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Ordinanza 182/1973 ECLI:IT:COST:1973:182 Generato dall'IA

Ordinanza 182/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 182/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge processuale civile, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo

Regesto Legislator

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Ordinanza 182/1973 · Corte costituzionale: 24, primo e secondo

Parole chiave

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diritto a un difensore preparazione della difesa corrispondenza con il difensore protezione civile procedura contenziosa civile diritto di essere sentito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo

comma, e 94, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 30 settembre 1971 dal tribunale di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Pappi Giuseppe, iscritta al n. 428 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta sono state proposte questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 94,

primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

consentono che la Costituzione di parte civile avvenga in dibattimento

senza il rispetto dei termini a difesa previsti per il convenuto dalla

legge processuale civile, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo

comma, e 3, primo comma, della Costituzione;

che tale ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio e non è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 17 giugno

1970, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità

costituzionale proposte dal tribunale di Ferrara sulla base del rilievo

che l'inserimento dell'azione civile nel giudizio penale pone in essere

una situazione processuale profondamente, o almeno notevolmente,

differente da quella riservata all'esercizio dell'azione civile nel

processo civile;

che, successivamente, le stesse questioni sono state dichiarate da

questa Corte manifestamente infondate con ordinanza n. 167 del 12

novembre 1970;

che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a

modificare le precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 94, primo comma, del

codice di procedura penale, promosse, con riferimento agli artt. 24,

primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dal

tribunale di Ferrara con ordinanza 30 settembre 1971 e già dichiarate

non fondate con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970 e manifestamente

infondate con ordinanza n. 167 del 12 novembre 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere