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Sentenza 160/1973 ECLI:IT:COST:1973:160 Generato dall'IA

Sentenza 160/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 160/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale e con la

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 160/1973 · Corte costituzionale: multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale e con la

Parole chiave

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sanzione sproporzionata contributo alla produzione quote di produzione grassi settore dei prodotti interessato sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
l'art. 3 della Costituzione, "in quanto crea una disparità di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

13 novembre 1960, n. 1407 (norme per la classificazione e la vendita

degli olii d'oliva), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1970

dal pretore di Ischia nel procedimento penale a carico di Castagliuolo

Pasquale, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

:

Con ordinanza 6 febbraio 1970, emessa nel procedimento penale a

carico di tal Pasquale Castagliuolo, negoziante di generi alimentari,

imputato di aver posto in commercio "olio di oliva" miscelato con

piccola quantità di olio di semi con acidità superiore a quella

massima consentita, in violazione degli artt. 3 e 5 della legge 13

novembre 1960, n. 1407, il pretore di Ischia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 di detta legge, in forza del

quale il Castagliuolo avrebbe dovuto essere punito.

Secondo tale ordinanza la norma denunziata sarebbe in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, "in quanto crea una disparità di

trattamento dei cittadini punendoli con la multa e la reclusione o

l'ammenda a secondo delle condizioni sociali dei medesimi".

Dopo gli adempimenti di legge, poiché nessuna delle parti si è

costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 9, comma primo, delle Norme

integrative 16 marzo 1956, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24

marzo 1956, n. 71, la causa è venuta alla cognizione della Corte

nell'odierna convocazione in camera di consiglio.

:

1. - L'art. 8 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, contenente

"Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva",

statuisce che chi viola le disposizione dell'art. 5 sia punito con la

multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale e con la

reclusione fino ad un anno (primo comma), che le pene siano raddoppiate

nei casi di particolare gravità (secondo comma) e siano diminuite fino

alla metà se il fatto è di lieve entità (terzo comma). L'ultimo

comma, infine, prevede che, se il fatto sia commesso dal produttore

diretto e riguardi la vendita di modeste quantità, la pena sia

costituita dall'ammenda sino a lire 300.000.

L'ordinanza di rimessione prospetta il dubbio che la descritta

disciplina violi l'art. 3 della Costituzione, giacché una pena

qualitativamente diversa (multa e reclusione ovvero ammenda) sarebbe

prevista solo sul presupposto di una diversità di "condizioni

sociali".

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte, con costante giurisprudenza, ha deciso che rientra

nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti

debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura

della pena e che, finché siffatto potere sia contenuto, appunto, nei

limiti della razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Nel caso in esame non può dirsi, come il pretore di Ischia assume,

che il trattamento meno severo per il produttore diretto che vende

"modesta quantità" di prodotto sia ispirato a un non legittimo rilievo

dato alla sua "condizione sociale" e che, di conseguenza, la disciplina

dettata dall'art. 8, ispirata da discriminazioni non consentite

dall'art. 3 della Costituzione, risulti illegittima.

Ed infatti, poiché le previsioni penali sono dettate dalla

necessità di apprestare tutela a determinati beni di interesse sociale

e di dissuadere da comportamenti che possano lederli o metterli in

pericolo, ben può il legislatore, nell'esercizio della sua

discrezionalità politica, articolare diversamente, anche sotto il

profilo qualitativo, le sanzioni in relazione alla maggiore o minore

incidenza quantitativa del fenomeno che si vuol reprimere.

Orbene, nella specie, non può dirsi che irrazionalmente il

legislatore abbia dato rilievo al maggior pericolo sociale costituito

dalle adulterazioni e sofisticazioni commesse da commercianti o da

industriali, e, corrispondentemente, al minor pericolo costituito dagli

illeciti commessi, per piccole quantità, da produttori diretti:

sicché il meno severo trattamento fatto dall'ultimo comma

dell'impugnato art. 8 poggia non su una diversa "condizione sociale"

del soggetto, sibbene su una discrezionale e non irrazionale

valutazione fatta dal legislatore in ordine all'apprezzamento di

situazioni obiettive e diverse.

Ne consegue che la disciplina penalistica in esame non viola l'art.

3 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, commi primo, secondo e terzo, della legge 13 novembre

1960, n. 1407 "Norme per la classificazione e la vendita degli olii di

oliva", sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere