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Sentenza 144/1973 ECLI:IT:COST:1973:144 Generato dall'IA

Sentenza 144/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 144/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma primo, della Costituzione, l'art. 168 bis del codice di procedura

Regesto Legislator

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art. 168 bis c.p; Sentenza 144/1973 · Corte costituzionale: 168 bis del codice di procedura

Parole chiave

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principio dell'imparità parzialità del giudice ripartizione dei seggi garanzia di un equo processo nomina dell'arbitro ripartizione delle competenze

Disposizioni normative citate

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art. 168 bis c.p
di legittimità costituzionale del citato art. 168 bis c.p.c., in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26

settembre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra il fallimento Aeromeccanica I.M.I. e

la società Torret, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13

ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

:

Con decreto 8 luglio 1970, il presidente del tribunale di Milano

assegnava alla 2 sezione la causa tra il fallimento Aeromeccanica

I.M.I. e la S.r.l. Torret, demandando al presidente della sezione

stessa i provvedimenti di cui all'art. 168 bis del codice di procedura

civile.

Il presidente della 2 sezione, con decreto 13 luglio 1970,

designava il giudice istruttore di detta causa.

Il giudice istruttore, così designato, con ordinanza 26 settembre

1970, pervenuta a questa Corte il 26 luglio 1971, sollevava questione

di legittimità costituzionale del citato art. 168 bis c.p.c., in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Secondo tale ordinanza il complesso sistematico della normativa,

che consente ai capi degli uffici giudiziari di formare i collegi

giudicanti, sarebbe in contrasto col precetto costituzionale che

garantisce ad ogni cittadino un giudice naturale precostituito per

legge e, più in generale, con il principio di eguaglianza.

Con tale sistema, invero, non sarebbe evitato il rischio che la

designazione di un certo giudice, per la decisione di una lite, possa

essere determinata non da precise e prefissate regole di natura

giuridica, ma da altri ed opinabili criteri di ordine politico,

economico, religioso o morale.

Pertanto, sempre secondo l'ordinanza di rinvio, si avrebbe

l'effetto di designare, nella maggior parte dei casi, non un giudice,

bensì un complesso ed articolato ufficio giudiziario, nell'ambito del

quale, il sistema di ulteriore designazione del giudice competente

(unico o collegiale) non risulta disciplinato da regole giuridiche, ma

affidato alla mera discrezionalità dei dirigenti degli uffici

medesimi.

A quanto precede non porrebbero rimedio, né le disposizioni che

disciplinano la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni e la

destinazione dei magistrati alle singole sezioni, né l'istituto della

ricusazione del giudice.

Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio, così promosso, viene

ora alla cognizione della Corte.

Non vi è stata Costituzione di parti.

:

1. - Come si è esposto in narrativa, con l'ordinanza di rinvio

viene denunziato a questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 25,

comma primo, della Costituzione, l'art. 168 bis del codice di procedura

civile che attribuisce al presidente del tribunale la funzione di

distribuire il lavoro, di designare per le cause civili, man mano che

pervengono, il giudice istruttore, o, nel caso di tribunali divisi in

più sezioni, di assegnarle ad una di esse, in quanto la potestà di

designare e di assegnare le cause potrebbe essere esercitata in modo

arbitrario violando sia il principio della precostituzione del giudice

sia quello di eguaglianza.

2. - Le questioni che formano oggetto del presente giudizio,

sostanzialmente, sono state già decise da questa Corte - sia pure in

riferimento alle preture alle quali, oltre al titolare, siano addetti

altri magistrati o che siano composte di più sezioni - con la sentenza

di pari data, n. 143, con la quale sono state dichiarate infondate.

Poiché i principi in base ai quali si è pervenuti a tale

decisione ben si applicano ed a maggior ragione, ai giudici collegiali

e non sono stati addotti nuovi elementi validi a dimostrarne la

erroneità, deve confermarsi la pronunzia di infondatezza delle

proposte questioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis del codice di

procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,

sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere