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Sentenza 135/1973 ECLI:IT:COST:1973:135 Generato dall'IA

Sentenza 135/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 135/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale della norma contenuta in detto articolo, in

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 314 cod. pen, art. 3 Cost; Sentenza 135/1973 · Corte costituzionale: legittimità costituzionale della norma contenuta in detto articolo, in

Parole chiave

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appropriazione indebita omissione del ministero pubblico fine di indebito profitto sanzioni pecuniarie peculio averi non rivendicati

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
art. 314 cod. pen
giorno, quanto al comune peculatore di cui all'art. 314 cod. pen.; onde
art. 3 Cost
la violazione dell'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86, terzo

comma, del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5

giugno 1939, n. 973 (riforma delle leggi sul lotto pubblico), promosso

con ordinanza emessa il 18 giugno 1971 dal tribunale di Siracusa nel

procedimento penale a carico di Mendola Cirino, iscritta al n. 407 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nel corso del procedimento penale a carico di Mendola Cirino,

imputato del reato di cui all'art. 86, comma terzo, del r.d.l. 19

ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, il

tribunale di Siracusa ha sollevato d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale della norma contenuta in detto articolo, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Nel presente giudizio le parti non si sono costituite, ma è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso

per la dichiarazione di infondatezza della questione.

:

1. - Il tribunale di Siracusa ha denunziato per violazione del

principio di uguaglianza l'art. 86, comma terzo, del r.d.l. 19 ottobre

1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, secondo il

quale costituisce reato di peculato "il mancato versamento entro il

giorno di giovedì di ciascuna settimana di tutta la somma delle

riscossioni della settimana precedente, fatta deduzione soltanto delle

somme pagate per vincite e dell'acconto d'aggio spettante al ricevitore

del lotto".

Essendo irrilevante - secondo l'ordinanza di rimessione - accertare

se il ricevitore si sia o meno appropriato della somma incassata o

l'abbia distratta a profitto proprio o di altri, la norma commina la

stessa sanzione tanto al ricevitore, responsabile della omissione di

versamento, sia pure non giustificata, protratta fino ad un certo

giorno, quanto al comune peculatore di cui all'art. 314 cod. pen.; onde

la violazione dell'art. 3 Cost. per trattamento uguale in situazioni

disuguali.

2. - La questione non è fondata, perché il tribunale di Siracusa

non ha interpretato esattamente la norma impugnata.

Ed infatti, la Corte di cassazione ha già ritenuto che il momento

consumativo del reato contemplato nel sopraindicato art. 86 si realizza

con l'appropriazione o distrazione della somma; ed ha aggiunto che è

da escludere che la norma configuri un delitto commissivo perpetrato

mediante la omissione del versamento, alla determinata scadenza, da

parte del ricevitore. E questa Corte ritiene di far propria tale

interpretazione, confortata dalle seguenti considerazioni.

In primo luogo è evidente che la dizione letterale dell'art. 86

"costituisce reato di peculato ai sensi del codice penale" richiama

tutti gli elementi costitutivi, sia materiali sia psicologici, propri

del peculato di cui all'art. 314 cod. pen. (appropriazione o

distrazione dolosa del denaro o della cosa mobile appartenente alla

pubblica amministrazione), e quindi richiede, per la sussistenza del

reato, che alla omissione del versamento si accompagni siffatta

appropriazione o distrazione.

In secondo luogo, la norma trova giustificazione - come bene

osserva l'avvocato dello Stato - nell'intento del legislatore di

eliminare le incertezze della dottrina, frequenti nel passato, sul se i

ricevitori o gestori di banco lotto fossero pubblici ufficiali o,

quanto meno, incaricati di pubblico servizio, ai fini della

applicabilità agli stessi della norma sul peculato. Non fu dettata,

cioè, allo scopo di creare un reato speciale avente caratteristiche

diverse da quelle indicate dall'art. 314 del codice penale.

Pertanto, fra il ricevitore del lotto, che omette di versare la

somma incassata appartenente alla pubblica amministrazione,

appropriandosene o distraendola, ed il comune peculatore, non sussiste

quella diversità di situazione, che l'ordinanza di rimessione pone a

fondamento della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 86, comma terzo, del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933,

convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973 (riforma delle leggi sul

lotto pubblico), questione sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dall'ordinanza 18 giugno 1971 del tribunale di Siracusa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere