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Sentenza 134/1973 ECLI:IT:COST:1973:134 Generato dall'IA

Sentenza 134/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 134/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la società Ferrero e

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 134/1973 · Corte costituzionale: l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la società Ferrero e

Parole chiave

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assicurazione infortuni obbligatoria estinzione delle prestazioni assicurative assicurazione viaggio decisione giustificata dell'assicuratore indennità per intemperie sottoassicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199, secondo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il

15 gennaio 1971 dalla Corte di cassazione - sezione II civile - nel

procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la società Ferrero e

C., iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.

Visto l'atto di Costituzione dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito l'avv. Tommaso Fontana, per l'INAIL.

:

Con ordinanza 15 gennaio 1971, emessa nel procedimento civile

vertente tra l'INAIL e la società Ferrero e C., la Corte di cassazione

- seconda sezione civile - ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 199, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 - per quanto attiene ai commessi viaggiatori e ai piazzisti -,

in relazione all'art. 4, terzo comma, dello stesso decreto ed in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Nel presente giudizio si è costituito l'INAIL, aderendo,

sostanzialmente, alle argomentazioni addotte nell'ordinanza di

rimessione.

Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata

dall'ordinanza della Corte di cassazione riguarda l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro dei commessi viaggiatori e dei

piazzisti, i quali, pur vincolati da rapporto impiegatizio, si

avvalgono in via occasionale per l'esercizio delle loro mansioni di

veicoli a motore da essi personalmente condotti.

L'art. 4 del t.u. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) dispone che i

sopraindicati lavoratori dipendenti sono compresi fra le persone

assicurate; ma la norma transitoria dell'art. 199, comma secondo,

dello stesso t.u. aggiunge che questa disposizione ha effetto dal 1

gennaio 1966. E secondo l'ordinanza di rimessione la norma transitoria,

negando l'assicurazione per il periodo antecedente alla suindicata

data, avrebbe creato disparità di trattamento con gli altri

lavoratori, sottoposti al medesimo rischio e nelle identiche

situazioni, ma tutelati dalla assicurazione.

2. - La questione è fondata: ed invero lo stesso art. 199,

impugnato in precedenza soltanto per la esclusione dalla assicurazione

degli agenti delle imposte di consumo, è stato dichiarato illegittimo

per violazione del principio di uguaglianza con sentenza n. 152 del

1969 di questa Corte. E le ragioni addotte da questa sentenza valgono

a dimostrare anche la illegittimità nei riguardi dei commessi

viaggiatori e dei piazzisti, parimenti contemplati dall'art. 4 del

testo unico. E ciò perché, precedentemente al gennaio 1966, la tutela

assicurativa contro gli infortuni era concessa dagli artt. 1 e 18 del

r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, anche ad essi quando si fossero

avvalsi, sia pure occasionalmente, per l'esercizio delle proprie

mansioni, di veicoli a motore; e l'art. 2 del r.d. 15 dicembre 1936, n.

2276, chiariva che, in tali casi, doveva prescindersi dalla natura del

rapporto.

In conclusione - così come per gli agenti delle imposte di consumo

- anche per i commessi viaggiatori ed i piazzisti, la sospensione della

tutela assicurativa fino al gennaio 1966 crea la denunziata disparità

di trattamento non giustificata, rispetto a tutti gli altri lavoratori

dipendenti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199, comma

secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude

i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, comma terzo,

dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni fino alla data del 10 gennaio 1966.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere