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Ordinanza 124/1973 ECLI:IT:COST:1973:124 Generato dall'IA

Ordinanza 124/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 124/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica); dell'art.

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 124/1973 · Corte costituzionale: obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica); dell'art.

Parole chiave

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procedura disciplinare militare reati contro i doveri di servizio difesa e questioni militari attentato contro la sicurezza militare disciplina processuale personale militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
237 del 1964, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 137, terzo e

quarto comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (leva e reclutamento

obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica); dell'art.

1074 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133 (regolamento per l'esecuzione del

t.u. sul reclutamento dell'esercito); e del d.P.R. 14 ottobre 1948, n.

1646 (modificazioni all'art. 1075 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133),

promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1971 dal pretore di Ascoli

Piceno nel procedimento penale a carico di Petrini Ido, iscritta al n.

265 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Petrini Ido il pretore di Ascoli Piceno, con ordinanza 28 aprile 1971,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 137, commi

terzo e quarto, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, dell'art. 1074 del

r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, e dell'articolo unico del d.P.R. 14

ottobre 1948, n. 1646 (erroneamente indicato come n. 98), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 102, primo comma, della

Costituzione.

Considerato che il r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, ed il d.P.R. 14

ottobre 1948, n. 1646, hanno sicuramente natura di regolamenti di

esecuzione, come risulta fra l'altro anche testualmente dalla loro

inequivoca intitolazione, per cui la questione relativa a norme in essi

comprese deve essere dichiarata inammissibile;

che con sentenza n. 166 del 1971 questa Corte ha già dichiarato

non fondata questione sostanzialmente identica a quella attualmente

proposta ed avente ad oggetto l'art. 137, commi terzo e quarto, del

d.P.R. n. 237 del 1964, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che l'ulteriore profilo di legittimità costituzionale, dedotto

relativamente alla stessa normativa, concerne l'asserita violazione

dell'art. 102, comma primo, della Costituzione ed è strettamente

analogo a quello già esaminato e dichiarato non fondato da questa

Corte con sentenza n. 17 del 1973, in riferimento all'istituto

dell'autorizzazione a procedere di cui all'art. 313, terzo comma, cod.

pen. (nonché, in una diversa fattispecie, con sentenza n. 3 del

1973).

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1074 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133,

contenente la "Parte seconda del regolamento per l'esecuzione del t.u.

delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito,

approvato con r.d. 24 febbraio 1938, n. 329" e dell'articolo unico del

d.P.R. 14 ottobre 1948, n. 1646, recante "Modificazioni all'art. 1075

del regolamento per l'esecuzione del t.u. delle disposizioni

legislative sul reclutamento dell'esercito", sollevate dal pretore di

Ascoli Piceno con l'ordinanza di cui in epigrafe;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 137, commi terzo e quarto, del d.P.R. 14

febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento e la leva, sollevata in

riferimento agli artt. 3, comma primo, e 102, comma primo, della

Costituzione dal pretore di Ascoli Piceno, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere