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Ordinanza 115/1973 ECLI:IT:COST:1973:115 Generato dall'IA

Ordinanza 115/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 115/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 115/1973 · Corte costituzionale: 87 del 7 aprile

Parole chiave

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rendita d'invalidità dell'assicurazione infortuni incapacità di lavoro indennità di disoccupazione dell'assicurato assicurazione dell'indennità di malattia affezione nell'assicurazione militare estinzione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1124, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11,

primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 novembre 1970 dal tribunale di Brescia

nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la società Cortese

Clemente e figli, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile

1971;

2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1971 dal tribunale di Gorizia nel

procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Buiatti Giorgio e la

società Bredero Price, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1971

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15

settembre 1971.

Visti gli atti di costituzione della società Cortese Clemente e

figli e dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il tribunale di Brescia e quello di Gorizia con le

ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 del t.u. 30 giugno 1965, n.

1124, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che identica questione è stata dichiarata infondata da

questa Corte con sentenza 22 giugno 1971, n. 134;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(già art. 5 r.d. 17 agosto 1935, n. 1765), promossa con le ordinanze

in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione e già

dichiarata non fondata con sentenza n. 134 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere