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Ordinanza 114/1973 ECLI:IT:COST:1973:114 Generato dall'IA

Ordinanza 114/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 114/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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altri, e, con identica motivazione, nei procedimenti penali a carico di

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Ordinanza 114/1973 · Corte costituzionale: altri, e, con identica motivazione, nei procedimenti penali a carico di

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,

terzo e quarto comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47,

promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre 1972 dalla Corte di

assise di Pisa nel procedimento penale a carico di Sofri Adriano ed

altri, e, con identica motivazione, nei procedimenti penali a carico di

Fratoianni Aldo e di Menzione Ezio, iscritte ai nn. 417, 418 e 419 del

registro ordinanze 1972, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della

Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47,

recante disposizioni sulla stampa;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972 questa

Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge sulla

stampa 8 febbraio 1948, n. 47, sollevata con le ordinanze di cui in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della

Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza 5 dicembre

1972, n. 172.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere