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Ordinanza 113/1973 ECLI:IT:COST:1973:113 Generato dall'IA

Ordinanza 113/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 113/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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riferimento all'art. 76 della Costituzione; che il tribunale di Mantova

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 113/1973 · Corte costituzionale: riferimento all'art. 76 della Costituzione; che il tribunale di Mantova

Parole chiave

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rendita d'invalidità dell'assicurazione infortuni indennità di disoccupazione dell'assicurato soppressione delle prestazioni infortuni copertura dell'assicurazione malattie indennità giornaliere di malattia diritto all'indennizzo

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
riferimento all'art. 76 della Costituzione; che il tribunale di Mantova
art. 3 della Costituzione
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10,

quinto comma, 11 e 112, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 novembre 1971 dal tribunale di Cremona nel

procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Miragoli Gesuina e la

società "Assicuratrice italiana", iscritta al n. 13 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50 del 23 febbraio 1972;

2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1971 dal tribunale di Mantova

nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la ditta Piombi

Libero, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.

Visti gli atti di costituzione della società "Assicuratrice

italiana" e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il tribunale di

Cremona ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art.

112, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione

all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, e con

riferimento all'art. 76 della Costituzione; che il tribunale di Mantova

ha sollevato la stessa questione impugnando sotto lo stesso profilo

l'art. 10, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, e denunciando,

per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 11 del citato

decreto 30 giugno 1965, n. 1124;

che, avanti a questa Corte si sono costituiti la Società

Assicuratrice Italiana, nel giudizio promosso dal tribunale di Cremona,

e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro, nel giudizio proposto dal tribunale di Mantova;

che i procedimenti possono essere riuniti trattandosi,

parzialmente, delle stesse questioni.

Considerato che con sentenza n. 78 del 1972 questa Corte ha

dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli

artt 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124, proposta in relazione all'art. 30 della legge di delega 19

gennaio 1963, n. 15, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che anche la questione dell'art. 11 del testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul

lavoro, è stata dichiarata infondata con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con la sentenza di questa Corte n. 134 del 1971;

che non vengono prospettati nuovi profili né argomenti che possano

indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma,

nonché dell'art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il

testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, promosse con le

ordinanze indicate in epigrafe con riferimento rispettivamente agli

artt. 76 e 3 della Costituzione già dichiarate non fondate con le

sentenze nn. 78 del 1972 e 134 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere