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Sentenza 106/1973 ECLI:IT:COST:1973:106 Generato dall'IA

Sentenza 106/1973 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 106/1973
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 153 cod. proc. civ, art. 24 Cost, art. 244 cod. proc. civ, art. 178 cod. proc. civ; Sentenza 106/1973 · Corte costituzionale: comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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art. 24 della Costituzione art. 153 cod. proc. civ art. 24 Cost art. 244 cod. proc. civ art. 178 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
di Cremona ha sollevato con riferimento all'art. 24 della Costituzione
art. 153 cod. proc. civ
244, terzo comma, in relazione all'art. 153 cod. proc. civ.,
art. 24 Cost
Viene denunciato per contrasto con l'art. 24 Cost.
art. 244 cod. proc. civ
dell'art. 244 cod. proc. civ., che, disciplinando le modalità della
art. 178 cod. proc. civ
reclamo al collegio a norma dell'art. 178 cod. proc. civ.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

12 giugno 1971 dal tribunale di Cremona nel procedimento civile

vertente tra la ditta Maxima di Caione Angelo e la società Industria

Confezioni, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

:

Con ordinanza emessa il 12 giugno 1971 nel corso di un procedimento

civile per opposizione a decreto ingiuntivo tra la ditta Maxima di

Caione Angelo e la società Industria Confezioni - S.I.C., il tribunale

di Cremona ha sollevato con riferimento all'art. 24 della Costituzione

questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo

capoverso, in relazione all'art. 153, del codice di procedura civile.

Nella specie l'ordinanza rileva che la comparsa della parte

opponente contenente la indicazione di nuovi capitoli di prova era

stata depositata alla cancelleria dopo la scadenza del termine al

riguardo fissato dal giudice istruttore ai sensi della norma impugnata:

e ciò, in seguito allo sciopero dei postelegrafonici che aveva

impedito il puntuale inoltro del plico espresso, tempestivamente

spedito a cura del difensore da Matera al procuratore di Cremona.

Poiché, secondo costante interpretazione giurisprudenziale, la

inosservanza di un termine perentorio, qual'è appunto quello previsto

all'art. 244, terzo comma, in relazione all'art. 153 cod. proc. civ.,

comporta la preclusione dell'attività processuale anche nei casi in

cui sia stata determinata da causa non imputabile alla parte od al suo

procuratore, il giudice a quo dubita che detta norma, così intesa,

contrasti con il principio costituzionale che garantisce la difesa in

ogni stato e grado del procedimento.

:

Viene denunciato per contrasto con l'art. 24 Cost. l'ultimo comma

dell'art. 244 cod. proc. civ., che, disciplinando le modalità della

prova testimoniale, stabilisce che il giudice istruttore "secondo le

circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per

formulare o integrare" le indicazioni prescritte nei due commi

precedenti: si assume che la rigida preclusione dell'attività

probatoria della parte derivante dal decorso termine, non superabile

neppure in caso di forza maggiore, violerebbe il diritto di difesa.

La questione non è fondata. La garanzia del diritto di difesa non

può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o

poteri processuali limitazioni temporali, senza le quali i processi

potrebbero trascinarsi indefinitamente con grave nocumento delle

esigenze di giustizia. Ed è inerente alla stessa natura dei termini

perentori - qual'è il termine di cui è questione nella presente

controversia - che essi non siano prorogabili e non consentano, ove

inutilmente decorsi, provvedimenti di sanatoria, proprio per motivi di

certezza e di uniformità, generalmente avvertiti, la cui

ragionevolezza non può essere contestata.

Più particolarmente, anzi, nel processo civile, l'immutabilità

dei termini perentori, così legali come giudiziali, tende a garantire

una effettiva parità dei diritti delle parti in causa, contemperando

l'esercizio dei rispettivi diritti di difesa (così di quella alla

quale il termine viene assegnato, come dell'altra che potrebbe essere a

sua volta menomata essa stessa proprio nel suo diritto di difesa da un

eccessivo protrarsi della durata del processo): senza dire che quello

previsto dall'ultimo comma dell'art. 244 può essere assegnato alle

parti affinché provvedano a incombenti cui avrebbero potuto provvedere

già a partire dal primo atto del giudizio (citazione o comparsa di

costituzione).

Né deve dimenticarsi che i concetti di caso fortuito o di forza

maggiore non sono così rigorosamente determinati da escludere

l'eventualità che, dilatandosene oltre misura l'area di applicazione,

specie con riferimento ai rapporti tra le parti e i loro difensori o

tra questi ultimi, si pervenga, pur con le migliori intenzioni, ad

inammissibili abusi. Mentre, per la diversa ipotesi di circostanze

straordinarie, generali ed oggettivamente riscontrabili, che incidano

sul funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi ausiliari a

questi connessi - tra i quali questa Corte, con sentenza n. 191 del

1971, punto 1 della motivazione, ha ritenuto incluso quello delle

notificazioni a mezzo della posta - provvedono le disposizioni del

d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437, ratificato con la legge 10 febbraio 1953,

n. 73.

È superfluo aggiungere che, come in più d'una occasione è stato

affermato nella giurisprudenza della Corte, in tanto la prefissione di

termini con effetto di decadenza o di preclusione è compatibile con

l'art. 24 Cost., in quanto i termini stessi siano congrui e non tali da

rendere eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle

proprie ragioni. E, trattandosi di termini stabiliti dal giudice, ove

contrastassero con tali principi, sarebbe aperta la possibilità di

reclamo al collegio a norma dell'art. 178 cod. proc. civ.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 244, ultimo comma, del codice di procedura civile, sollevata

in riferimento all'art. 24 della Costituzione con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere