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Sentenza 95/1972 ECLI:IT:COST:1972:95 Generato dall'IA

Sentenza 95/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 95/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale concernente gli artt. 10 e 11, prima parte, del r.d.l. 8

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Sentenza 95/1972 · Corte costituzionale: 10 e 11, prima parte, del r.d.l. 8

Parole chiave

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prova del DNA additivi alimentari legislazione alimentare sostanze soggette a restrizione controlli ufficiali, controlli veterinari sostanze di origine umana

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
garantito dall'art. 24 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11,

primo comma, del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 501 (disposizioni per

l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con

sostanze vegetali), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,

promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1970 dal pretore di Recanati

nel procedimento penale a carico di Offidani Adriano, iscritta al n.

140 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1972 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

:

1. - Con ordinanza del 4 marzo 1970, emanata nel corso di un

procedimento penale a carico del sig. Adriano Offidani, il pretore di

Recanati ha sollevato di ufficio una questione di legittimità

costituzionale concernente gli artt. 10 e 11, prima parte, del r.d.l. 8

febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,

contenente "disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve

alimentari preparate con sostanze vegetali".

Il giudice a quo, dopo aver accertato che le disposizioni predette

sono tuttora in vigore e dopo aver svolto alcune considerazioni in

ordine alle conseguenze che sul piano normativo discenderanno

dall'accoglimento della questione, osserva che le norme impugnate non

consentono alcun intervento della difesa in sede di revisione

dell'analisi dei prodotti ai quali la disciplina legislativa si

riferisce e pertanto, in conformità dei principi enunciati nella

sentenza n. 149 del 1969 di questa Corte, esse appaiono contrastare con

gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui escludono

l'applicazione degli articoli 225, 390, 304 bis, ter e quater del

codice di procedura penale.

2. - Innanzi a questa Corte non si è costituita la parte e non è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. E pertanto ai

sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

causa viene decisa in camera di consiglio.

:

1. - L'art. 10 del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 501, prevede

l'impugnazione delle analisi dei campioni dei prodotti ai quali la

legge si riferisce (conserve alimentari preparate con sostanze

vegetali) e le modalità delle conseguenti operazioni di revisione.

L'art. 11, primo comma, stabilisce, a sua volta, che il capo del

laboratorio presso il quale l'analisi è stata effettuata, ove questa

abbia riscontrato violazioni delle prescrizioni contenute nel decreto,

presenti documentata denuncia all'autorità giudiziaria.

Entrambe queste disposizioni vengono denunziate dal pretore di

Recanati, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella

parte in cui escludono ogni intervento difensivo nella fase di

revisione.

2. - Nel proporre l'attuale questione di legittimità

costituzionale il giudice a quo fa esplicito riferimento alla

motivazione della sentenza n. 149 del 1969. Ed invero i principi

esposti in quella decisione e confermati in successive pronunzie

relative a leggi concernenti la materia delle frodi alimentari

dimostrano pienamente che anche la legge ora impugnata viola, per

quanto riguarda la fase di revisione dell'analisi, il diritto di difesa

garantito dall'art. 24 della Costituzione.

La Corte ritiene, tuttavia, che la questione proposta

dall'ordinanza del pretore di Recanati non possa essere integralmente

accolta: l'art. 11, primo comma, della legge impugnata è del tutto

estraneo al procedimento di revisione dell'analisi e per quanto

riguarda l'art. 10 è sufficiente una pronuncia che imponga

l'osservanza degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di

procedura penale e non anche, come richiede il pretore, dell'art. 225

dello stesso codice che disciplina, in generale, i poteri preistruttori

della polizia giudiziaria.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d.l. 8

febbraio 1923, n. 501 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473),

contenente "disposizioni per l'industria ed il commercio delle conserve

alimentari preparate con sostanze vegetali", nella parte in cui per la

revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304

bis, ter e quater del codice di procedura penale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, primo comma, dello stesso decreto-legge, sollevata

dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.