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Ordinanza 88/1972 ECLI:IT:COST:1972:88 Generato dall'IA

Ordinanza 88/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 88/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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riferimento alle stesse disposizioni costituzionali, oltre che a quella

Regesto Legislator

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Ordinanza 88/1972 · Corte costituzionale: riferimento alle stesse disposizioni costituzionali, oltre che a quella

Parole chiave

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uguaglianza nell'illegalità stato di bisogno indigenza processuale non provata guida in stato di inattitudine infrazione privilegiata reati violenti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 708 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1970 dal

pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Matta Guido,

iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1972 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Guido

Matta, il pretore di Livorno, con ordinanza 9 aprile 1970, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice

penale in relazione agli artt. 3,24, secondo comma, e 27, secondo e

terzo comma, della Costituzione.

Considerato che, con sentenza n. 110 del 1968, ulteriormente

ribadita dalla sentenza n. 14 del 1971, questa Corte ha dichiarato non

fondate analoghe questioni di legittimità costituzionale, in

riferimento alle stesse disposizioni costituzionali, oltre che a quella

dell'art. 25, secondo comma; che l'ordinanza del pretore di Livorno non

adduce motivi nuovi che possano indurre a una diversa decisione.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 708 del codice penale sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo e terzo

comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe e già

decisa con le sentenze n. 110 del 1968 e n. 14 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.