Ordinanza 86/1972 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione, art. 309 cod. proc. pen, art. 304 ter cod. proc. pen, art. 136 Cost; Ordinanza 86/1972 · Corte costituzionale: nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, in
relazione all'art. 309, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 18 novembre 1970 dal tribunale di Venezia nel
procedimento penale a carico di Naccari Emilio, iscritta al n. 375 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1972 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che, con ordinanza 18 novembre 1970, il tribunale di
Venezia ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art.
304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui, in
relazione all'art. 309 dello stesso codice, non prevede l'assistenza
del difensore nella ispezione domiciliare, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, e all'art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è
costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 63 del 13 aprile
1972 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 bis
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il
diritto di assistenza del difensore alla ispezione giudiziale di cui
all'art. 309 cod. proc. pen., e dell'art. 304 ter cod. proc. pen.,
nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere
preavvisato, possa tuttavia presenziare alla ispezione di cui sopra;
che quindi, per effetto di tale sentenza, anche la norma impugnata
nel presente giudizio ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a
questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe,
dell'art. 304 bis, in relazione all'art. 309, del codice di procedura
penale, nella parte - già dichiarata costituzionalmente illegittima
con la sentenza n. 63 del 13 aprile 1972 - in cui non prevede il
diritto di assistenza del difensore all'ispezione domiciliare.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.