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Sentenza 80/1972 ECLI:IT:COST:1972:80 Generato dall'IA

Sentenza 80/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 80/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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penale a carico di Leoni Guido ed altri, iscritta al n. 37 del registro

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 80/1972 · Corte costituzionale: 37 del registro

Parole chiave

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giochi d'azzardo con poste di denaro tassa sulle case da gioco guida nonostante revoca della patente risarcimento per atto illecito abuso di sostanze causa illecita

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
il primo e il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718, primo

comma, e 720, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza

emessa il 29 novembre 1969 dal pretore di Cingoli nel procedimento

penale a carico di Leoni Guido ed altri, iscritta al n. 37 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 64 dell'11 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto

che, con ordinanza emessa il 29 novembre 1969, nel corso

di un procedimento penale a carico di Leoni Guido ed altri, il pretore

di Cingoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in

riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, per

il diverso trattamento - privo di giustificazioni oggettive - disposto

nei confronti dei cittadini che tengono od agevolano un gioco d'azzardo

e di coloro che vi prendono parte in qualsiasi località del territorio

nazionale, rispetto ai soggetti che sono autorizzati invece ad

esercitare tali giochi ed a parteciparvi nei Comuni di Venezia, San

Remo e Campione d'Italia, in virtù rispettivamente del r.d.l. 16

luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62,

del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2248, convertito nella legge 27

dicembre 1928, n.3125, e del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito

nella legge 8 maggio 1933, n. 505; tanto più che la lamentata

disparità si realizzerebbe a danno dei cittadini che, a cagione di una

inferiore capacità economica, non sono in grado di svolgere, nelle

sedi privilegiate, dei comportamenti che sono altrove considerati

reati.

Considerato

che le disposizioni del codice penale denunziate

nell'ordinanza pongono norme incriminatrici di carattere generale, cui

le singole speciali disposizioni legislative rammentate dal pretore

derogano nei riguardi di determinate e particolari situazioni;

che, come esattamente osservato dall'Avvocatura generale dello

Stato, nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni

di legittimità costituzionale per violazione del principio di

eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui hanno riferimento

il primo e il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono

eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non

certamente alle prime, che dettano la disciplina comune a tutti i

cittadini.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice penale,

sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art.

3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.