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Ordinanza 74/1972 ECLI:IT:COST:1972:74 Generato dall'IA

Ordinanza 74/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 74/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, in legge 7 febbraio 1968,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 74/1972 · Corte costituzionale: 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, in legge 7 febbraio 1968,

Parole chiave

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imposta sugli utili immobiliari deduzione delle spese di manutenzione di immobili imposta immobiliare tempestività tributaria edilizia abitativa agevolata società immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo

comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (proroga dei termini per

l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia),

convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26,

promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1971 dal tribunale di

Bologna nel procedimento civile vertente tra il Comune di Imola e

Simoni Ugo e Simonetta, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1971

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27

ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 giugno 1971, emessa nel

procedimento civile vertente tra il Comune di Imola e Simoni Ugo e

Simonetta, il tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legge 11 dicembre

1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, in legge 7 febbraio 1968,

n. 26. Secondo l'ordinanza, la norma impugnata, limitando alla data

dell'8 marzo 1960 l'effetto retroattivo dell'abolizione del termine

biennale ai fini della applicazione dei benefici tributari in materia

di tasse ed imposte indirette sugli affari, avrebbe determinato una

ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti, che si

trovano nelle medesime condizioni di avere iniziato la costruzione di

case non di lusso prima dell'8 marzo 1960 e di non avere ultimato i

relativi lavori entro il biennio dall'inizio della costruzione.

Considerato che, con sentenza n. 132 del 1971, questa Corte ha

dichiarato non fondata la identica questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n.

1150;

che l'ordinanza non prospetta nuovi profili né adduce argomenti

che possano convincere a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legge 11 dicembre

1967, n. 1150 (proroga dei termini per l'applicazione delle

agevolazioni tributarie in materia edilizia), convertito, con

modificazioni, in legge 7 febbraio 1968, n. 26, sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza 22 giugno 1971

del tribunale di Bologna e già dichiarata non fondata con sentenza n.

132 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.