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Ordinanza 73/1972 ECLI:IT:COST:1972:73 Generato dall'IA

Ordinanza 73/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 73/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 18 marzo 1969, dal pretore di Milano nel procedimento penale a

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 231 cod. proc. pen, art. 304 bis c.p, art. 304 quater c.p; Ordinanza 73/1972 · Corte costituzionale: emessa il 18 marzo 1969, dal pretore di Milano nel procedimento penale a

Parole chiave

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diritti della difesa preparazione della difesa ritardo del ministero pubblico rinvio del dibattimento durata eccessiva del procedimento violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della
art. 231 cod. proc. pen
932, la quale ha modificato l'art. 231 cod.
art. 304 bis c.p
(articolo 1 che modifica l'art. 304 bis c.p.p.) e "gli atti relativi
art. 304 quater c.p
primo comma dell'art. 304 quater c.p.p.);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503,

terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 18 marzo 1969, dal pretore di Milano nel procedimento penale a

carico di Bianchi Gianfranco, iscritta al n. 252 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del

7 ottobre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza 18 marzo 1969, emessa nel procedimento

penale contro Bianchi Gianfranco, il pretore di Milano ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503, terzo

comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, ritenendo che il diritto di difesa sia compromesso dalla

ristrettezza del termine concesso all'imputato per provvedere alla

difesa e dalla circostanza che, per il giudizio direttissimo, non è

possibile l'osservanza delle disposizioni dell'art. 304 quater del

codice di procedura penale.

Considerato che, per quanto riguarda i termini concessi

all'imputato per provvedere alla difesa, la Corte, con sentenza n. 92

del 1967, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 503, terzo comma, del codice di procedura

penale rilevando che il giudizio direttissimo è disposto per i casi in

cui la semplicità dei fatti e l'immediatezza degli elementi di prova

sono tali da rendere più che sufficiente per la difesa la conoscenza

che ne risulta dallo svolgersi del dibattimento;

che in merito alla formalità del deposito dell'interrogatorio

prescritto dall'art. 304 quater la questione è stata decisa dalla

sentenza n. 86 del 1968, la quale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale degli artt. 225 e 232 del codice di procedura penale

nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia

giudiziaria, ivi previste, il compimento di atti istruttori senza

l'applicazione degli art. 390, 304 bis, ter e quater del codice di

procedura penale. Ed a tale sentenza hanno fatto seguito la legge 5

dicembre 1969, n. 932, la quale ha modificato l'art. 231 cod. proc.

pen.: "il pretore, quando si tratta dei reati attribuiti alla sua

competenza, prima di... provvedere al giudizio direttissimo,... ordina

o compie gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione sommaria, che

reputa necessari osservate le disposizioni degli artt. 224,225 e 390

c.p.p." ed il d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito, con

modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62, per cui i difensori delle

parti hanno diritto ad assistere all'interrogatorio dell'imputato

(articolo 1 che modifica l'art. 304 bis c.p.p.) e "gli atti relativi

alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere...

debbono essere depositati nella cancelleria" (art. 4 che modifica il

primo comma dell'art. 304 quater c.p.p.);

che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili, ma

critica le sentenze di questa Corte, senza addurre argomenti che

possano convincere la Corte a modificare le precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 502 e 503, terzo comma, del codice di

procedura penale (Casi e modi del giudizio direttissimo. Atti del

giudizio direttissimo), sollevata in riferimento all'art. 24 della

Costituzione dall'ordinanza 18 marzo 1969 del pretore di Milano e già

decisa con sentenze n. 92 del 1967 e n. 86 del 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.