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Ordinanza 71/1972 ECLI:IT:COST:1972:71 Generato dall'IA

Ordinanza 71/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 71/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1971 dal tribunale di Napoli

Regesto Legislator

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art. 36 della Costituzione; Ordinanza 71/1972 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1971 dal tribunale di Napoli

Parole chiave

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basso salario retribuzione del lavoratore dipendente determinazione del salario rendita minima salario nominale diminuzione di stipendio

Disposizioni normative citate

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art. 36 della Costituzione
corrispondenti ai criteri enunciati nell'art. 36 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 ottobre

1960, n. 1394, recante norme sul trattamento economico e normativo

degli operi dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie,

promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1971 dal tribunale di Napoli

nel procedimento civile vertente tra Saccone Innocenzo e la società

Manifatture Mavin, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9

dicembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che con ordinanza del 21 aprile 1971 il tribunale di

Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R.

2 ottobre 1960, n. 1394, perché stabilisce dei minimi salariali non

corrispondenti ai criteri enunciati nell'art. 36 della Costituzione;

che nessuno si è costituito nel relativo giudizio.

Considerato che con sentenza n. 156 del 1971, questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di

tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge,

emanati in base a delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio

1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la

sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei

contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti

alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio

del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394, recante norme sul

trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese

per le confezioni in serie, sollevata con l'ordinanza 21 aprile 1971

dal tribunale di Napoli e già decisa con la sentenza n. 156 del 28

giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.