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Sentenza 7/1972 ECLI:IT:COST:1972:7 Generato dall'IA

Sentenza 7/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 7/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Pasquale Angelo, iscritta al n. 122 del

Regesto Legislator

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art. 371 cod. pen; Sentenza 7/1972 · Corte costituzionale: 122 del

Parole chiave

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incidente stradale evento assicurato concorso di prestazioni d'assicurazione doppia assicurazione riesame da parte dell'assicuratore azienda composita nell'assicurazione infortuni

Disposizioni normative citate

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art. 371 cod. pen
suppletorio dell'impunità per ritrattazione (art. 371 cod. pen.),
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 371

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 novembre 1969 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Pasquale Angelo, iscritta al n. 122 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;

2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1970 dal pretore di Genova nel

procedimento penale a carico di Arobba Luigi, iscritta al n. 353 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1971 il Giudice

relatore Michele Fragali.

:

Il pretore di Milano (ordinanza 26 novembre 1969) e quello di

Genova (ordinanza 20 ottobre 1970) hanno proposto questione di

legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, nella

parte in cui dichiara non punibile per ritrattazione soltanto

l'imputato che abbia prestato giuramento suppletorio e non anche colui

che abbia prestato giuramento decisorio.

Entrambi i giudici hanno invocato la violazione del principio di

eguaglianza ed hanno, all'uopo, rilevato che la norma denunziata

distingue perché il codice civile abrogato dava effetto relativo al

giuramento suppletorio mentre oggi l'articolo 2738 del codice civile

vigente dà la medesima efficacia al giuramento suppletorio e a quello

decisorio, per entrambi non ammettendo alcuna prova in contrario.

Nessuna parte si è costituita nei rispettivi processi innanzi a

questa Corte; non v'è stato nemmeno intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri.

Le cause perciò sono state trattate in camera di consiglio, a

norma dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

:

1. - Le cause possono riunirsi riguardando identica questione.

2. - I giudici di merito, nella limitazione al falso giuramento

suppletorio dell'impunità per ritrattazione (art. 371 cod. pen.),

hanno visto una lesione del principio di eguaglianza, ma non hanno

avvertito che, nei processi riguardo ai quali dovevano pronunciarsi,

non era in giuoco alcuna ritrattazione del giuramento prestato;

cosicché non veniva in applicazione il limite ritenuto ragione di

disparità.

È stata da essi proposta cioè una questione meramente teorica

riflettente solo in astratto il contenuto dell'art. 371 del codice

penale; ma, come è stato deciso con sentenza 2 luglio 1968, n. 101, il

controllo incidentale della legittimità costituzionale di una norma

giuridica è ammissibile se e in quanto il giudice del merito ritiene

di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioè della rilevanza

della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non

può fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture (sentenza 16

dicembre 1968, n. 134).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 371 del codice penale, proposta dal pretore di Milano con

ordinanza 26 novembre 1969 e dal pretore di Genova con ordinanza 20

ottobre 1970, in riferimento all'art. 3, comma primo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.