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Ordinanza 68/1972 ECLI:IT:COST:1972:68 Generato dall'IA

Ordinanza 68/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 68/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 175 del 5

Regesto Legislator

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Ordinanza 68/1972 · Corte costituzionale: 175 del 5

Parole chiave

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motivi soggettivi successivi alla fuga esenzione dalla pena amnistia prescrizione della pena motivo d'asilo aiuto all'evasione di detenuti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.

22 maggio 1970, n. 283 (concessione di amnistia e d'indulto),

promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1971 dal tribunale di Prato

nel procedimento penale a carico di Usai Pietro ed altri, iscritta al

n. 303 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che l'ordinanza citata in epigrafe ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 22 maggio 1970, n.

283, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione,

prospettando la disparità di trattamento che deriverebbe dal diverso

ambito di applicazione dell'amnistia prevista dalla norma denunciata,

rispetto a quello stabilito in via generale dall'art. 5 del medesimo

decreto, in relazione unicamente ad una diversità di motivi a

delinquere e non ad obbiettive situazioni di diseguaglianza tra i

cittadini.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza 5 luglio 1971, n. 175, in

riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283

(concessione d'amnistia e d'indulto), sollevata, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata

in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 175 del 5

luglio 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.