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Ordinanza 61/1972 ECLI:IT:COST:1972:61 Generato dall'IA

Ordinanza 61/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 61/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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indirette di Pistoia, ha ad oggetto gli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre

Regesto Legislator

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Ordinanza 61/1972 · Corte costituzionale: 33 del r.d.l. 30 dicembre

Parole chiave

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trasferimento privo d'oggetto requisiti di motivazione trasferimento di patrimonio stima di immobili esteri valore patrimoniale motivi validi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33 del

r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del

r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari),

promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dalla Commissione

provinciale delle imposte di Pistoia sul ricorso di Maestripieri

Oliviero, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale,

sollevata dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e

indirette di Pistoia, ha ad oggetto gli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre

1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936,

n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), in quanto non prevedono

l'obbligo dell'ufficio fiscale di motivare l'accertamento di valore.

Considerato che, con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa

Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi

giurisdizionali;

che, di conseguenza, con la stessa sentenza n. 10, le questioni di

costituzionalità sollevate da Commissioni distrettuali e provinciali

per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per

difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile, in quanto proposta da organo

non giurisdizionale, la questione di legittimità costituzionale

sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.