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Sentenza 56/1972 ECLI:IT:COST:1972:56 Generato dall'IA

Sentenza 56/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 56/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Francesca e l'Ufficio delle imposte di consumo di Crema, iscritta al n.

Regesto Legislator

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art. 23 della Costituzione, art. 76 della Costituzione, articolo 23 della Costituzione; Sentenza 56/1972 · Corte costituzionale: Francesca e l'Ufficio delle imposte di consumo di Crema, iscritta al n.

Parole chiave

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materiali da costruzione imposta di consumo sussidio per la costruzione obbligo di costruire costo di costruzione imposta indiretta

Disposizioni normative citate

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art. 23 della Costituzione
dell'articolo 39 viola il precetto dell'art. 23 della Costituzione dal
art. 76 della Costituzione
per contrasto con l'art. 76 della Costituzione e con i principi
articolo 23 della Costituzione
dell'articolo 39 viola il precetto dell'art. 23 della Costituzione dal
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 344

del testo unico per la finanza locale, approvato con r.d. 14 settembre

1931, n. 1175, promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1970 dal

tribunale di Crema nel procedimento civile vertente tra Moretti

Francesca e l'Ufficio delle imposte di consumo di Crema, iscritta al n.

106 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970.

Visto l'atto di costituzione dell'Ufficio imposte di consumo di

Crema;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1972 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito l'avv. Carlo Jossa, per l'Ufficio imposte di consumo di

Crema.

:

Con ordinanza 10 febbraio 1970, emessa nel procedimento civile

vertente tra Moretti Francesca e l'Ufficio imposte di consumo di Crema,

il tribunale di Crema ha sollevato di ufficio la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 39 e 344 del testo unico per la

finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175,

ritenendoli rispettivamente in contrasto con gli artt. 23 e 76 della

Costituzione.

Osserva il tribunale in ordine al primo motivo di

incostituzionalità che la norma contenuta nel primo comma

dell'articolo 39 viola il precetto dell'art. 23 della Costituzione dal

momento che essa si limita a stabilire che "l'imposta di consumo sui

materiali per costruzioni edilizie si riscuote in base a computo

metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato", ma non

indica il soggetto obbligato all'imposta, né detta alcun criterio

idoneo a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore

sull'identificazione di tale soggetto.

È vero che la precisa indicazione del soggetto è contenuta

nell'art. 34 del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138; questo provvedimento

però ha natura regolamentare e non poteva colmare la lacuna della

legge determinando il soggetto passivo del rapporto tributario.

Qualora poi dovesse ritenersi che il citato r.d. n. 1138 del 1936

abbia carattere di legge delegata e che la norma delegante sia quella

contenuta nell'art. 344 del t.u. della finanza locale, sarebbe da

sollevarsi la questione di legittimità costituzionale di tale norma

per contrasto con l'art. 76 della Costituzione e con i principi

costituzionali dell'ordinamento precedente. La disposizione dell'art.

344 ha infatti ad oggetto una materia affatto indefinita limitandosi a

stabilire che "il Governo è autorizzato ad emanare... i regolamenti

per l'esecuzione del testo unico".

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito soltanto

l'Ufficio imposte di consumo di Crema, rappresentato e difeso dagli

avvocati Parisio Ravajoli e Carlo Jossa, i quali hanno chiesto che sia

dichiarata non fondata la proposta questione di legittimità

costituzionale.

Rileva la difesa, in ordine alla pretesa incostituzionalità

dell'art. 39 del t.u. della finanza locale, che il tribunale non ha

tenuto presente altre disposizioni di legge vigenti e precisamente

l'art. 18 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2030 - emanato in base alla

delega di cui alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601 - contenente

disposizioni sul riordinamento dei dazi interni di consumo, nonché

l'art. 54 del r.d. 25 febbraio 1924, n. 540, con il quale venne

approvato il regolamento per la riscossione di tali dazi. Orbene, dal

combinato disposto dei citati articoli risulta che il dazio sui

materiali da costruzione viene percetto in base alla quantità

accertata con computo metrico mediante liquidazione da farsi a lavoro

ultimato secondo le norme da stabilirsi nel regolamento (art. 18) e

che il dazio stesso "è dovuto dal proprietario dell'edificio o dai

suoi successori o aventi causa in solido, ovvero, in caso di

condominio, da tutti i proprietari del fabbricato, in ragione della

rispettiva proprietà" (art. 54).

Queste disposizioni non sono state né abrogate, né modificate dal

t.u. n. 1175 del 1931 il quale, anzi, nel comma secondo dell'art. 344,

espressamente dispone che fino alla pubblicazione di nuovi regolamenti

"rimangono in vigore, per le imposte di consumo... le disposizioni del

regolamento approvato con r.d. 25 febbraio 1924, n. 540".

L'art. 34 del nuovo regolamento approvato con r.d. n. 1138 del

1936 non ha pertanto colmato alcuna lacuna della precedente

legislazione ma solo confermato disposizioni di legge vigenti.

Rileva peraltro la difesa che l'individuazione del soggetto passivo

dell'imposta di cui trattasi è implicita nella natura stessa del

tributo: debitore di questo è infatti colui che costruisce in proprio,

o i suoi successori o aventi causa.

Circa la pretesa incostituzionalità dell'art. 344 in riferimento

all'art. 76 della Costituzione la difesa osserva preliminarmente che la

soluzione di detta questione non condiziona - per le ragioni già

svolte - la definizione del giudizio di merito; tratterebbesi comunque

di questione inammissibile essendosi posto a raffronto dell'art. 76 una

legge che è anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.

:

1. - L'ordinanza di rimessione pone alla Corte due distinte

questioni di legittimità costituzionale. La prima ha ad oggetto la

disposizione contenuta nell'art. 39, primo comma, del testo unico per

la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175,

disposizione che il tribunale ritiene in contrasto con l'art. 23 della

Costituzione perché non avrebbe indicato il soggetto passivo

dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie. La

precisa indicazione di tale soggetto ad opera dell'art. 34, ultimo

comma, del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il regolamento di

esecuzione delle imposte di consumo, non poteva colmare la lacuna della

legge stante la natura regolamentare di detto provvedimento.

La seconda questione di legittimità ha per oggetto l'art. 344,

primo comma , dello stesso testo unico in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, ma trattasi di questione dedotta in via del tutto

subordinata in quanto il giudice la prospetta solo per l'eventualità

che al r.d. n. 1138 del 1936 possa essere attribuita natura di legge

delegata e che nel citato art. 344, malgrado in esso si parli

espressamente di regolamenti per l'esecuzione del t.u., possa

ravvisarsi la relativa norma delegante.

2. - La doglianza principale relativa alla mancata individuazione

da parte della legge del soggetto debitore dell'imposta sui materiali

per costruzioni edilizie non è fondata.

Le norme generali e fondamentali che disciplinano l'imposta in

questione sono contenute nel t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 (artt. 10,

20, 39 e 42). Col successivo regolamento di esecuzione (r.d. 30 aprile

1936, n. 1138), emanato in virtù dell'art. 344 del t.u., il Governo ha

dettato le disposizioni necessarie per l'attuazione del t.u. e talune

di esse integrano e completano quelle della legge fondamentale.

L'individuazione, sia pure implicita, del soggetto passivo risulta

evidente dal sistema delle norme che disciplinano il tributo. In

particolare è proprio dall'art. 39, comma primo, impugnato - ai sensi

del quale "l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie

si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi

a lavoro ultimato" - che è dato desumere con precisione quale sia

l'atto generatore dell'imposta e stabilire conseguentemente il soggetto

debitore della stessa. Si inferisce, invero, dalla norma che il fatto

giuridico produttivo dell'obbligazione di pagare il tributo è il

consumo, mediante immobilizzazione in una costruzione, di materiale

edilizio e che il momento in cui l'imposta si rende liquida è quello

della ultimazione del lavoro. Ora è ovvio che, se l'atto generatore

dell'imposta è l'impiego di materiale edilizio in una costruzione,

debitore del tributo è soltanto colui che esegue o fa eseguire per

proprio conto e nel proprio interesse la costruzione che ha richiesto

l'impiego di detto materiale.

Va perciò disatteso l'assunto che l'individuazione del debitore

sia contenuta esclusivamente nell'art. 34, ultimo comma, del

regolamento di esecuzione del testo unico e che questa disposizione

abbia assolto il compito di colmare una lacuna della legge. È invece

esatto ritenere che la norma regolamentare, col definire il soggetto

passivo dell'imposta di consumo, abbia inteso soltanto ribadire e

confermare, esplicandolo con maggiore precisione, quel principio

dell'individuazione del debitore nel proprietario della costruzione,

già desumibile in modo non equivoco dalla legge istitutiva del

tributo.

Le considerazioni anzisvolte conducono alla dichiarazione di

infondatezza, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, della

principale questione d'incostituzionalità e in siffatta pronuncia

resta assorbita la seconda questione dedotta in via subordinata

dall'ordinanza di rimessione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39, primo comma, del testo unico per la finanza locale

approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, sollevata, con la

ordinanza in epigrafe, in riferimento all'articolo 23 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.