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Sentenza 55/1972 ECLI:IT:COST:1972:55 Generato dall'IA

Sentenza 55/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 55/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Franceschini, la difesa del primo imputato, all'udienza dibattimentale,

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. pen, art. 389 cod. proc. pen, art. 295 cod. proc. pen; Sentenza 55/1972 · Corte costituzionale: Franceschini, la difesa del primo imputato, all'udienza dibattimentale,

Parole chiave

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doveri del ministero pubblico indagine per omicidio difetto di legittimazione del ministero pubblico istruzione giudiziaria principio d'ufficio e principio inquisitorio margine d'apprezzamento del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. pen
comma del ridetto art. 391 cod. proc. pen.: al primo comma, in quanto
art. 389 cod. proc. pen
profilo della violazione dell'art. 389, terzo comma, del codice di
art. 295 cod. proc. pen
L'art. 295 cod. proc. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 391,

primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con

ordinanze emesse il 6 ed il 28 febbraio 1970 dal tribunale di Teramo

nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Franceschini

Antonio ed altro e di De Matteis Vitale ed altri, iscritte ai nn. 76 e

115 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970 e n. 102 del 22 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

:

1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al tribunale di

Teramo, per omicidio colposo, a carico di Donato Vadini e di Antonio

Franceschini, la difesa del primo imputato, all'udienza dibattimentale,

faceva presente che, durante la sommaria istruzione, il pubblico

ministero aveva incaricato il perito di redigere una relazione scritta,

entro quaranta giorni, sull'epoca e sulle cause della morte; ed

eccepiva la nullità dell'intera procedura istruttoria, sotto il

profilo della violazione dell'art. 389, terzo comma, del codice di

procedura penale, in relazione alla sentenza n. 117 del 1968 di questa

Corte.

Il tribunale disattendeva tale eccezione, uniformandosi al

principio, ripetutamente affermato dalla Cassazione, sulla non

retroattività della dichiarazione di illegittimità di una norma

disciplinatrice di atti processuali, allorché questi siano già

esauriti. Per altro, sulla base di argomenti analoghi a quelli della

citata sentenza n. 117 del 1968, con ordinanza del 6 febbraio 1970,

riteneva rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di

legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 25, primo comma,

della Costituzione - dell'art. 391, secondo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui esclude la sindacabilità, nel

corso del processo, della valutazione compiuta dal procuratore della

Repubblica, sulla facilità e sulla brevità dell'indagine peritale,

che consenta la persistenza del rito istruttorio sommario".

Al riguardo, precisava che la suddetta valutazione sarebbe rimessa

all'apprezzamento insindacabile dell'organo inquirente, svincolato da

ogni successivo controllo e riesame; ed affermava che l'accennata

violazione non sarebbe esclusa neppure dall'art. 1 della legge 7

novembre 1969, n. 780, sostitutivo del testo dell'art. 389 del codice

di procedura penale, che non contempla il caso che la necessità della

perizia sorga dopo l'esito negativo del nuovo rimedio istruttorio

ovvero dopo la notifica di un atto da cui si ricavi la notizia certa di

un altro procedimento a carico dell'imputato.

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale della stessa

disposizione, oltre che del primo comma del citato art. 391 - "nella

parte in cui esclude la sindacabilità nel corso del processo della

valutazione compiuta dal procuratore della Repubblica in merito alla

complessità e durata degli atti istruttori in vista della loro

compatibilità con il rito sommario" - è stata sollevata, in

riferimento al medesimo precetto costituzionale, con ordinanza del 28

febbraio 1970, dallo stesso tribunale, nel corso di un procedimento

penale a carico di Maria Luisa Tudini ed altri, imputati del delitto di

procurato aborto.

3. - Nei giudizi innanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parte né intervento della Presidenza del Consiglio dei

ministri.

:

1. - Entrambe le questioni sottoposte a questa Corte sono

strettamente connesse, avendo ad oggetto l'art. 391 del codice di

procedura penale, sicché le relative cause possono essere riunite per

essere decise con unica sentenza.

2. - Le questioni attengono, rispettivamente, al primo e al secondo

comma del ridetto art. 391 cod. proc. pen.: al primo comma, in quanto

non rende sindacabile, nel corso del processo, ai fini dell'eventuale

mutamento del rito, la valutazione, compiuta dal procuratore della

Repubblica, della complessità e durata degli atti istruttori,

nell'ambito dell'istruzione sommaria; al secondo comma, in quanto non

rende sindacabile, ai medesimi fini, la valutazione della facilità e

brevità dell'indagine peritale.

3. - La Corte ritiene che i principi affermati nella sua sentenza

n. 117 del 1968, ai quali le due ordinanze di rimessione si richiamano,

non giustifichino l'accoglimento delle attuali questioni di

legittimità costituzionale.

Nella predetta decisione, la Corte accertò che l'art. 389 cod.

proc. pen. - successivamente modificato dalla legge 7 novembre 1969, n.

780 - confliggeva con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, a

causa dell'insindacabilità della valutazione, fatta dal pubblico

ministero, in ordine alla evidenza della prova: vale a dire, in ordine

all'effettiva sussistenza di una delle ipotesi nelle quali la legge

prevede la competenza dell'organo requirente a procedere col rito

sommario.

Epperò, nel caso che ora ne occupa, viene in considerazione una

successiva vicenda processuale, afferente all'incidenza che sulla già

(legittimamente) instaurata istruttoria sommaria la legge attribuisce

alla necessità di procedere ad atti che, per complessità e durata,

siano con quel rito incompatibili (art. 391, primo comma, cod. proc.

pen.) e, per quanto più specificamente riguarda la perizia, ad

indagini non facili e non brevi (art. 391, secondo comma).

Vero è che la legge prescrive che il procuratore della Repubblica,

verificandosi tali eventualità, richieda l'istruttoria formale; ed è

anche vero che nessun sindacato giurisdizionale è predisposto a

presidio dell'effettiva osservanza dell'obbligo e dei limiti del potere

di esso procuratore della Repubblica, qui pure indubitatamente

discrezionale. Tuttavia, non sembra che ciò concreti una violazione

del principio secondo cui il giudice deve essere precostituito per

legge.

Questo principio investe, certo, anche la fase istruttoria del

processo penale (e questa Corte lo ha più volte affermato e ribadito),

ma non può riguardare che il solo momento iniziale di essa.

L'art. 295 cod. proc. pen. prevede che, per i delitti di competenza

della Corte di assise o del tribunale, il dibattimento sia preceduto

dall'istruttoria formale, affidata al giudice istruttore: alla quale

regola l'art. 389 apporta tassative eccezioni (oltre a quelle

riguardanti il giudizio direttissimo: articolo 502), statuendo in quali

casi viene meno la competenza funzionale di quel giudice e viene

legittimato il pubblico ministero a procedere in via sommaria ed a

richiedere, a conclusione di questa, o il decreto di non promovimento

dell'azione penale o il decreto di citazione a giudizio.

È evidente che, come è la legge a stabilire la competenza del

giudice istruttore, così deve essere la legge ad indicare i

presupposti in presenza dei quali a quella competenza si deroghi: e

poiché la verifica della loro effettiva sussistenza è affidata

all'organo che è titolare dell'azione penale, essa deve essere

soggetta - ad evitare l'elusione della riserva di legge - al sindacato

giurisdizionale, ora assicurato (a seguito della citata sentenza n. 117

del 1968 ed in armonia coi principi che questa ha posto) dalle

innovazioni introdotte con la "novella" n. 780 del 1969.

Per ciò che attiene, invece, alle successive vicende della

istruzione sommaria, il problema è ben diverso, dappoiché l'obbligo

del pubblico ministero di investire il giudice istruttore, quando egli

ravvisi la necessità di compiere atti complessi di lunga durata, è

solo in funzione della loro coerenza con le caratteristiche del rito

sommario: il che testualmente risulta dalla stessa dizione delle norme

impugnate. Ne consegue che l'eventuale inosservanza di quest'obbligo

non lede l'interesse sostanziale tutelato dal principio costituzionale

di raffronto.

E giova aggiungere che l'estensione di detto principio alla

valutazione della compatibilità dei singoli atti con la procedura

sommaria, implicando la predisposizione della possibilità del

sindacato giurisdizionale su ciascuno di essi, comprometterebbe in modo

irrimediabile l'esigenza di un rapido corso dell'indagine - un'esigenza

apprezzabile sul piano costituzionale e, oltre tutto, corrispondente

allo stesso interesse dell'inquisito - senza che tale sacrificio sia

richiesto dal bene che l'art. 25, primo comma, della Costituzione è

diretto a proteggere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 391, primo e secondo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione,

dal tribunale di Teramo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.