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Ordinanza 53/1972 ECLI:IT:COST:1972:53 Generato dall'IA

Ordinanza 53/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 53/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1971 dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale a

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 53/1972 · Corte costituzionale: 1971 dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale a

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol reato grave di stupefacenti reati contro la tranquillità pubblica disturbo psicotico tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo

1971 dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale a

carico di Rossello Biagio, iscritta al n. 297 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del

13 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice

penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte con le ordinanze nn. 155 e 185

del 1971, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata manifestamente

infondata con le ordinanze nn. 155 e 185 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.