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Sentenza 44/1972 ECLI:IT:COST:1972:44 Generato dall'IA

Sentenza 44/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 44/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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norme per l'industria del quarzo e del gesso", promosso con ricorso del

Regesto Legislator

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art. 117 della Costituzione, art. 42 della Costituzione; Sentenza 44/1972 · Corte costituzionale: norme per l'industria del quarzo e del gesso", promosso con ricorso del

Parole chiave

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art. 117 della Costituzione art. 42 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 117 della Costituzione
art. 42 della Costituzione
indennizzo stabilita dall'art. 42 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2

della legge regionale 7 ottobre 1970, riapprovata dal Consiglio

regionale del Trentino-Alto Adige il 21 aprile 1971, recante "nuove

norme per l'industria del quarzo e del gesso", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 maggio 1971,

depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 10 del

registro ricorsi 1971.

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino- Alto Adige;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il ricorrente, e l'avv. Aldo Piras, per la Regione.

:

Con ricorso notificato il 14 maggio 1971 e depositato il 19 maggio

1971, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1 e 2

della legge regionale Trentino-Alto Adige, riapprovata il 21 aprile

1971, recante "nuove norme per l'industria del quarzo e del gesso", per

contrasto con gli artt. 4, n. 6, e 58, primo comma, dello Statuto

speciale del Trentino-Alto Adige e 3 e 42 della Costituzione.

Le norme impugnate trasferiscono i minerali di quarzo e di gesso

dalla seconda categoria (quella delle cave) alla prima (quella delle

miniere) dell'elenco stabilito dall'art. 2 della c.d. legge mineraria

29 luglio 1927, n. 1443, e attribuiscono in concessione trentennale i

giacimenti di quarzo e di gesso, che risultino in normale coltivazione,

ai proprietari del suolo ove è situato il giacimento.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che siffatte disposizioni sono

costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi:

1) la competenza legislativa primaria della Regione nella materia

congiunta delle miniere, cave e torbiere, va esercitata in maniera non

difforme dai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, i quali

esigerebbero il rispetto della classificazione seguita dalla c.d. legge

mineraria;

2) la violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello

Stato sarebbe ravvisabile nel menzionato mutamento di categoria anche

perché attuato mediante norma legislativa, anziché mediante atto

amministrativo (così come previsto dall'ordinamento statale), con

conseguente soppressione della tutela giurisdizionale;

3) il superamento della tradizionale distinzione tra cave e

miniere, operato con legge meramente regionale, assoggetta identici

beni a diversi regimi giuridici e crea un'ingiustificata disparità di

trattamento tra i cittadini specie se rapportato al disposto dell'art.

117 della Costituzione;

4) la sottrazione della piena disponibilità della cava al

proprietario, che non abbia manifestato alcuna colpevole inerzia nello

sfruttamento del giacimento, contrasterebbe con la riserva di

indennizzo stabilita dall'art. 42 della Costituzione.

Nel presente giudizio si è costituito il Presidente della Regione

Trentino-Alto Adige, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Piras,

chiedendo la reiezione del ricorso proposto dallo Stato.

La difesa della Regione premette che la sottoposizione del quarzo e

del gesso al regime minerario è stata adottata per consentire il

sorgere di una moderna industria estrattiva che richiede un elevato

costo degli impianti, sostenibile solo da imprese cui sia garantita una

notevole durata della concessione.

Osserva quindi che nessuno degli argomenti addotti a sostegno

dell'illegittimità delle norme nel ricorso dello Stato appare fondato.

Invero va rilevato che: 1) la distinzione dei beni estrattivi in due

categorie, rispettivamente assoggettate al diverso regime delle miniere

e delle cave, non costituisce uno dei principi dell'ordinamento

giuridico dello Stato, sicché la Regione, che ha competenza

legislativa primaria in materia, non è tenuta a rispettarla; 2) non

sembra esatto che la Regione possa disporre il mutamento di categoria

dei beni soltanto con atto amministrativo, poiché la adozione del

provvedimento per legge non comporterebbe diminuzione della garanzia

giurisdizionale concessa all'interessato; 3) non v'è violazione

dell'art. 58 dello Statuto, secondo cui sono incluse nel patrimonio

indisponibile della Regione le cave la cui disponibilità sia sottratta

al proprietario, posto che le norme impugnate sottraggono a

quest'ultimo la disponibilità dei minerali di quarzo e di gesso; 4)

non v'è scavalcamento della distinzione tradizionale tra cave e

miniere, ma passaggio di alcune categorie di beni dal regime delle cave

a quello delle concessioni minerarie; la differenza di regime cui

vengono assoggettati i giacimenti di quarzo e di gesso a seconda della

loro ubicazione nel territorio nazionale non implica, automaticamente,

violazione del principio costituzionale di uguaglianza, dovendosi

considerare la peculiarità del complesso giacimentologico della

Regione Trentino-Alto Adige; 5) le norme impugnate, inserendo il quarzo

ed il gesso tra i beni soggetti al regime minerario, operano nei

confronti di una generalità di soggetti e si riferiscono a beni

identificabili a priori per contrassegni intrinseci; la sottrazione di

tali beni al regime che ne ammetteva la disponibilità in capo al

proprietario del suolo, attuata per l'interesse pubblico riconosciuto

inerente ai beni stessi, non esige, secondo la giurisprudenza della

Corte costituzionale, alcun indennizzo, e pertanto la concessione

trentennale di sfruttamento al proprietario che coltivi la cava

dimostra soltanto la preoccupazione della Regione di salvaguardare ogni

legittimo interesse e la libertà di iniziativa privata.

Le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive

argomentazioni nella discussione orale.

:

Corre l'obbligo innanzitutto di rilevare che nelle more del

giudizio è intervenuta la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1,

recante modificazioni allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

per effetto della quale la potestà legislativa primaria nella materia

delle "miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere",

già spettante alla Regione, è stata attribuita alle due Provincie di

Trento e di Bolzano. La nuova normativa costituzionale stabilisce

inoltre, con apposita disposizione transitoria (art. 56), che nelle

materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle

Provincie continuano ad applicarsi, finché non sia diversamente

disposto con legge provinciale, le leggi regionali vigenti alla data di

entrata in vigore del nuovo Statuto.

Osserva la Corte che la sopravvenuta modifica statutaria rende

inutile il giudizio nel merito del ricorso in esame.

Nella specie il disegno di legge regionale, recante "nuove norme

per l'industria del quarzo e del gesso", non potrebbe mai più essere

promulgato e assumere forza di legge, a seguito delle sopravvenute

disposizioni costituzionali: infatti queste fanno salve, nelle materie

trasferite alla competenza delle Provincie, le sole leggi regionali

già in vigore il 20 gennaio 1971, tra le quali indubbiamente non può

rientrare l'atto regionale impugnato.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile per

sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato, per

sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.