Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 41/1972 ECLI:IT:COST:1972:41 Generato dall'IA

Sentenza 41/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 41/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promosso con

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 24 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Sentenza 41/1972 · Corte costituzionale: disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promosso con

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese addebito di tasse spese accessorie autorizzazione ad agire condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione
dell'art. 24 della Costituzione, con il fare obbligo di assicurare ai
art. 3 della Costituzione
cittadini; quegli ostacoli che l'art. 3 della Costituzione vuole che si
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 9 maggio 1969 dal giudice conciliatore di Mortara

nel procedimento civile vertente tra Mezzasalma Emilia e Santamaria

Luigi, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore

Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

1. - Il Conciliatore di Mortara ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38 delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura civile, in riferimento specifico al

d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modifiche, per ciò che

riguarda l'imposta di bollo sugli atti giudiziari, nonché in

riferimento al r.d. 10 marzo 1910, n. 149, relativo ai depositi

giudiziari in valori bollati ed in danaro, ed altresì in relazione

alle norme sui diritti di cancelleria di cui alla tabella D della legge

14 marzo 1968, n. 157. La disposizione denunziata è impugnata nella

parte in cui prescrive che la costituzione in giudizio obbliga a

consegnare al cancelliere la carta bollata per lo svolgimento del

procedimento ed una somma per spese di cancelleria.

Il giudice a quo ha rilevato che la giustizia è l'estrinsecazione

di una delle funzioni fondamentali dello Stato, che deve essere

totalmente libera da ogni gravame fiscale ed a carico esclusivo dello

Stato. Gli oneri fiscali processuali ledono gli artt. 2, 3 e 24 della

Costituzione.

È intervenuto il Presidente del Consiglio, il quale ha osservato

che la Costituzione non ha disposto l'eliminazione generale di quegli

oneri, ma vuole che i non abbienti siano posti in condizione di

sopportarli; gli oneri, se mai, non possono essere di tal misura da

rendere praticamente impossibile il ricorso alla tutela

giurisdizionale. Vengono richiamate la conforme giurisprudenza di

questa Corte e le leggi sul gratuito patrocinio.

2. - All'udienza del 12 gennaio 1972 l'Avvocatura dello Stato ha

confermato le conclusioni prese con l'atto d'intervento.

:

Il giudice a quo ripropone, con riferimento ad una diversa

disposizione, questioni già decise.

Fin dalla sua sentenza 13 marzo 1964, n. 30, la Corte ebbe a

respingere la tesi secondo cui l'interesse generale all'esercizio della

funzione giudiziaria crea la necessità del suo svolgimento senza oneri

fiscali per le parti; e nella successiva sentenza 15 giugno 1967, n.

93, ha pure negato che quell'interesse imponga di liberare le parti

dall'onere di anticipazione delle spese.

Non v'è dubbio che la giustizia è l'estrinsecazione di una

funzione fondamentale dello Stato; ma ciò non porta a ravvisare nella

Costituzione l'esistenza di una garanzia di gratuità nella protezione

giudiziaria civile o penale. La Corte deve ribadire che il terzo comma

dell'art. 24 della Costituzione, con il fare obbligo di assicurare ai

non abbienti i mezzi per agire e per difendersi in giudizio, muove

ovviamente dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali

a carico di coloro nei cui riguardi è esercitata un'attività di

giustizia. Di ciò deve tenersi conto quando si sostiene che la

funzione giudiziaria deve essere a carico esclusivo dello Stato;

cosicché le leggi ordinarie, quando gravano di oneri patrimoniali

coloro che agiscono o resistono nel processo, non ledono norme della

Costituzione.

Il giudice a quo ritiene che il principio della gratuità della

funzione giudiziaria è implicito nell'ordinamento costituzionale; ma

non può esistere tale principio se l'ordinamento stesso contiene

l'altra regola che garantisce ai non abbienti i mezzi per la difesa

giudiziaria, e che quindi permette di sollevare dalla spesa processuale

soltanto alcuni di coloro che richiedono la protezione del giudice, non

tutti. Contrariamente perciò a quanto afferma l'ordinanza, gli oneri

patrimoniali che condizionano l'azione e la difesa giudiziaria non sono

ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei

cittadini; quegli ostacoli che l'art. 3 della Costituzione vuole che si

eliminano. Impedimenti del genere non esistono nel processo, perché

l'ordinamento appresta il rimedio del gratuito patrocinio ai non

abbienti; i quali, com'è noto, non sono i poveri, ma coloro che non

sono in grado di sopportare il costo di un processo. Possono anche

muoversi critiche al funzionamento di tale rimedio; ma il modo di

attuazione di una norma o di un gruppo di norme non è di per sé

indice di un contrasto con la Costituzione (v. a tal riguardo la

predetta sentenza 15 giugno 1967, n. 93).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura

civile in relazione al d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive

modifiche, per ciò che riguarda l'imposta di bollo sugli atti

giudiziari, nonché in relazione al r.d. 10 marzo 1910, n. 149,

relativo ai depositi giudiziari in valori bollati ed in danaro ed

altresì in relazione alle norme sui diritti di cancelleria di cui alla

Tabella D della legge 14 marzo 1968, n. 157; questione sollevata in

riferimento agli artt. 2, 3 e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, nonché al principio secondo il quale nella funzione

giurisdizionale si estrinseca uno dei tre poteri fondamentali dello

Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.