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Ordinanza 33/1972 ECLI:IT:COST:1972:33 Generato dall'IA

Ordinanza 33/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 33/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ministri, notificato il 30 agosto 1971, depositato in cancelleria il 16

Regesto Legislator

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Ordinanza 33/1972 · Corte costituzionale: ministri, notificato il 30 agosto 1971, depositato in cancelleria il 16

Parole chiave

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stato richiesto revoca dell'opposizione revoca dell'atto amministrativo diritto di ottenere una decisione prestito dello Stato banca popolare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 30 agosto 1971, depositato in cancelleria il 16

settembre successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1971,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 1 giugno

1971 dell'Assessore delegato alla Presidenza della Regione siciliana

recante "Autorizzazione alla soc. coop. a r.l. Banca popolare S.

Isidoro, con sede in Carrubba di Giarre, ad adottare lo statuto

sociale".

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente

del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in

relazione al decreto 1 giugno 1971 dell'Assessore delegato alla

Presidenza della Regione siciliana, con il quale era stata autorizzata

la società cooperativa Banca popolare di S. Isidoro, con sede in

Carrubba di Giarre, ad adottare lo statuto sociale ed a rendere

operante lo sportello nel detto Comune;

che, con atto esibito all'udienza del 26 gennaio 1972, l'Avvocatura

dello Stato ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei ministri

ha rinunciato al ricorso, e tale rinuncia è stata accettata, come

risulta dal telegramma del Presidente della Regione in atti.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il

processo è da dichiararsi estinto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.