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Ordinanza 32/1972 ECLI:IT:COST:1972:32 Generato dall'IA

Ordinanza 32/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 32/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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507, 509 e 510 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione, art. 111 della Costituzione; Ordinanza 32/1972 · Corte costituzionale: 507, 509 e 510 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

Parole chiave

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controinterrogatorio del ministero pubblico mancata prova di parzialità dubbi sull'imparzialità procedimento contraddittorio processo equo opposizione di terzo

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
che non sussiste alcuna violazione dell'art. 25 della Costituzione,
art. 111 della Costituzione
che neppure l'art. 111 della Costituzione risulta violato,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 506,

507, 509 e 510 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanze emesse l'11 dicembre 1969 dal pretore di Roma in tre

procedimenti penali a carico di Pasquarelli Sergio, iscritte ai nn.

88,89 e 90 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970;

2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1970 dal pretore di Conegliano

nei procedimenti penali riuniti a carico di Piovesana Pietro, iscritta

al n. 167 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970;

3) ordinanza emessa il 22 aprile 1970 dal pretore di Nocera

Inferiore nel procedimento penale a carico di De Pascale Giovanni,

iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;

4) ordinanza emessa il 16 dicembre 1969 dal pretore di Cagliari nel

procedimento penale a carico di Locci Ugo, iscritta al n. 41 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli

506, 507, 509, 510 del codice di procedura penale in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione;

che i giudizi possono essere riuniti.

Considerato che in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della

Costituzione, la questione è stata dichiarata non fondata con le

sentenze di questa Corte n. 46 del 1957, nn. 46 e 136 del 1967 e

dall'ordinanza n. 136 del 1970, per quanto attiene alla facoltà di

scelta del rito (giudizio ordinario o per decreto) affidata al pretore,

alla asserita violazione del principio di presunzione di non

colpevolezza e alle conseguenze della mancata presentazione al

dibattimento dell'opponente al decreto penale;

che in quanto all'inapplicabilità dell'istituto dell'assenza, di

cui all'ordinanza del pretore di Conegliano, va osservato che, qualora

l'opponente adduca un legittimo impedimento per giustificare la mancata

comparizione al dibattimento, il pretore non può ordinare l'esecuzione

del decreto penale e che una eventuale, eccezionale e successiva

difficoltà di procedere nel dibattimento stesso, va superata,

praticamente, con i mezzi che la legge offre, ma non può essere

addotta come motivo di differenziato trattamento e quindi di

illegittimità costituzionale;

che non sussiste alcuna violazione dell'art. 25 della Costituzione,

come invece ritiene l'ordinanza del pretore di Roma, perché, anche nel

caso di mancata comparizione dell'opponente al dibattimento, vi è un

giudice, sempre precostituito per legge, anche se i suoi poteri sono

limitati in dipendenza dell'inerzia dell'opponente stesso;

che neppure l'art. 111 della Costituzione risulta violato,

contrariamente a quanto si assume nella citata ultima ordinanza,

perché la motivazione della sussistenza degli elementi che

giustificano la scelta del rito, è implicita nella emissione del

decreto, che non è rimessa ad un indiscriminato apprezzamento, ma è

condizionata dalla necessità di compiere o meno determinati atti e di

esperire determinate indagini;

che, pertanto, le ordinanze surrichiamate non adducono argomenti,

né prospettano nuovi profili che possano indurre la Corte a modificare

le suddette decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 506, 507, 509 e 510 del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della

Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe, e già dichiarata

non fondata con le sentenze n. 46 del 1957, nn. 46 e 136 del 1967 e con

l'ordinanza n. 136 del 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 10 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.