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Ordinanza 224/1972 ECLI:IT:COST:1972:224 Generato dall'IA

Ordinanza 224/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 224/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Renna Vittorio, iscritta al n. 133 del

Regesto Legislator

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art. 665 cod. pen; Ordinanza 224/1972 · Corte costituzionale: 133 del

Parole chiave

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censura di violazione costituzionale violazione degli oneri dell'autorizzazione restrizioni accessorie ordinanza di necessità incostituzionale osservanza dei termini costituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 665 cod. pen
sensi dell'art. 665 cod. pen., per avere tenuto aperto nel giorno di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 16 giugno

1932, n. 973, sugli orari dei negozi ed esercizi di vendita, promosso

con ordinanza emessa il 26 gennaio 1972 dal pretore di Brindisi nel

procedimento penale a carico di Renna Vittorio, iscritta al n. 133 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con decreto penale 1 ottobre 1971 il pretore di

Brindisi condannava Renna Vittorio a cinquemila lire di ammenda, ai

sensi dell'art. 665 cod. pen., per avere tenuto aperto nel giorno di

lunedì 6 settembre 1971 il suo esercizio di vendita di oggetti

preziosi, trasgredendo a decreto prefettizio 10 luglio 1971 emanato in

rispondenza della legge 16 giugno 1932, n. 973, sugli orari dei negozi

ed esercizi di vendita;

che con ordinanza emessa il 26 gennaio 1972 nel corso del

dibattimento instaurato a seguito della opposizione del Renna al detto

decreto penale, il pretore sollevava davanti a questa Corte questione

di legittimità costituzionale della predetta legge n. 973 del 1932 in

base alla quale era stato emesso il decreto prefettizio.

Considerato che l'ordinanza non risulta aver tenuto presente la

legge 28 luglio 1971, n. 558, sugli orari dei negozi, la quale, con

abrogazione della legge del 1932 (art. 11), era vigente al momento

della contestazione della contravvenzione ed aveva trasferito in sede

regionale la regolamentazione degli orari dei negozi;

che, al fine di un accertamento della rilevanza della questione

sotto il profilo ora indicato, va disposto il rinvio degli atti al

giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Brindisi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere