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Ordinanza 223/1972 ECLI:IT:COST:1972:223 Generato dall'IA

Ordinanza 223/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 223/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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confronti di una stessa persona - in riferimento agli artt. 13, secondo

Regesto Legislator

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Ordinanza 223/1972 · Corte costituzionale: 13, secondo

Parole chiave

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permesso di dimora retroattivo rimpatrio in sicurezza ripristino dello statuto di rifugiato allontanamento in diritto degli stranieri aiuto al rimpatrio inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),

promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1970 dal pretore di

Ferrara nel procedimento penale a carico di Pappalardo Alfonso,

iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Ferrara solleva la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27

dicembre 1956, n. 1423 - nella parte in cui detto articolo rende

possibile una reiterazione senza limiti dei provvedimenti di rimpatrio

nel luogo di residenza da parte di una stessa autorità di p.s. nei

confronti di una stessa persona - in riferimento agli artt. 13, secondo

comma, e 16 della Costituzione.

Considerato che la questione sollevata per l'art. 2 è stata più

volte dichiarata non fondata da questa Corte anche in riferimento ai

richiamati artt. 13 e 16 della Costituzione (sentenza n. 45 del 1960;

n. 126 del 1962; n. 68 del 1964; n. 32 del 1969; n. 76 del 1970;

ordinanza n. 148 del 1970);

che non sono stati addotti validi argomenti che inducano la Corte a

modificare la sua giurisprudenza, rientrando la questione sollevata

nello sviluppo logico del potere attribuito dall'art. 2 della legge n.

1423 del 1956 - una volta riconosciutane la costituzionalità -

all'autorità di p.s. di reiterare il provvedimento, ove persista nel

soggetto lo stato di pericolosità per la sicurezza pubblica e per la

moralità.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la

sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata in riferimento agli

artt. 13, secondo comma, e 16 della Costituzione con l'ordinanza 22

settembre 1970 del pretore di Ferrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere