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Ordinanza 22/1972 ECLI:IT:COST:1972:22 Generato dall'IA

Ordinanza 22/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 22/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel procedimento penale a carico di Cavallari Delia, iscritta al n. 190

Regesto Legislator

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Ordinanza 22/1972 · Corte costituzionale: 190

Parole chiave

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misura di contenzione reati contro la libertà personale ragione di polizia controllo di polizia reati contro la volontà popolare reato di coazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),

promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dal pretore di Forlì

nel procedimento penale a carico di Cavallari Delia, iscritta al n. 190

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Forlì ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25

della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte con sentenza n. 76 del 1970

(cfr. pure le precedenti sentenze n. 27 del 1959; n. 45 del 1960; n.

126 del 1962; nn. 23 e 68 del 1964; n. 32 del 1969);

che non sono stati addotti né sussistono motivi nuovi che inducano

ad accogliere una soluzione diversa.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la

sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata dal pretore di

Forlì, con l'ordinanza del 9 novembre 1970, in riferimento agli artt.

3, 13 e 25 della Costituzione, e già dichiarata manifestamente

infondata con la sentenza n. 76 del 20 maggio 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.