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Ordinanza 21/1972 ECLI:IT:COST:1972:21 Generato dall'IA

Ordinanza 21/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 21/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 21/1972 · Corte costituzionale: 16 maggio 1960, n.

Parole chiave

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uguaglianza nell'illegalità revisione della sentenza penale proporzionalità della pena adeguamento della pena impugnabilità della decisione di rinvio revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del

testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n.

570, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1970 dal pretore di

Rivarolo Canavese nel procedimento penale a carico di Valovatto Maria,

iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con ordinanza in data 10 dicembre 1970 il pretore di

Rivarolo Canavese ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 102 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1962, ha

dichiarato non fondata la stessa questione;

che non sono stati addotti motivi nuovi o diversi che inducano a

discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 102 del t.u. delle leggi per la composizione e

la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma,

della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 48 del

1962.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.