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Ordinanza 209/1972 ECLI:IT:COST:1972:209 Generato dall'IA

Ordinanza 209/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 209/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile,

Regesto Legislator

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Ordinanza 209/1972 · Corte costituzionale: 2736, n. 2, del codice civile,

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare prova facilitata assunzione di prove a titolo cautelare censure procedurali impedimento processuale mancata prova di parzialità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2,

del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1972 dal

pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Schinaia

Emanuele e De Leonardis Biagio, iscritta al n. 189 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile,

in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza n. 83 del 1972, in riferimento

agli stessi articoli della Costituzione;

che secondo l'unico nuovo profilo dedotto il giuramento suppletorio

contrasterebbe con l'invocato art. 24, secondo comma, della

Costituzione, perché non consentirebbe alle parti di dire il falso in

un processo civile per il timore di eventuali sanzioni penali;

che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, affermando che

"la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del

procedimento", non ha inteso certamente consacrare il principio che

nelle controversie civili l'alterazione della verità possa

rappresentare uno strumento lecito per vincere le cause.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 83 del 27 aprile 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere