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Ordinanza 208/1972 ECLI:IT:COST:1972:208 Generato dall'IA

Ordinanza 208/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 208/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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Ordinanza 208/1972 · Corte costituzionale: comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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diritti della difesa indigenza processuale non provata garanzia di un equo processo limiti procedurali uguaglianza nell'illegalità diritto di essere sentito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

21 marzo 1972 dal pretore di Pisa nel procedimento per incidente di

esecuzione sollevato da Tondini Primo, iscritta al n. 170 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con ordinanza 21 marzo 1972, il pretore di Pisa ha

proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 630,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

dispone che "i privati... se sono detenuti in luogo diverso da quello

in cui risiede il giudice, sono previamente uditi a loro domanda dal

giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato", con

riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25,

primo comma, della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è

costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, con sentenza n. 5 del 15 gennaio 1970, questa

Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura

penale, in precedenza proposta da altro giudice, limitatamente agli

artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente

decisione;

che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda

la prospettata violazione dell'art. 25, primo comma, della

Costituzione, che non assume autonomo rilievo rispetto alle questioni

di legittimità già esaminate dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura

penale, proposta, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, con ordinanza del

pretore di Pisa del 21 marzo 1972, e già dichiarata non fondata con

sentenza n. 5 del 15 gennaio 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere