Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 207/1972 ECLI:IT:COST:1972:207 Generato dall'IA

Ordinanza 207/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 207/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 207/1972 · Corte costituzionale: Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi

Parole chiave

Generato dall'IA
elenco dei contribuenti obbligo di registrazione comunicazione fiscale accesso agli atti del contribuente onere della prova del contribuente imposta di registro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33 del

r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), e 20 e 21 del

r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari),

promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1971 dalla Commissione

provinciale delle imposte dirette e indirette sugli affari di Pistoia

sul ricorso di Iozzelli Giovan Carlo, quale curatore del fallimento

Maglificio Lory, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21

giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata

dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di

Pistoia, ha ad oggetto gli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n.

3269 (legge di registro), e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639

(riforma degli ordinamenti tributari), in quanto non prevedono

l'obbligo dell'ufficio fiscale di notificare l'accertamento di valore.

Considerato che, con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa

Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi

giurisdizionali;

che, di conseguenza, con la stessa sentenza n. 10 le questioni di

costituzionalità proposte da Commissioni distrettuali e provinciali

per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per

difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

che questo indirizzo giurisprudenziale ha trovato conferma in

numerose sentenze e ordinanze successive.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile, in quanto proposta da organo

non giurisdizionale, la questione di legittimità costituzionale

sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere