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Sentenza 197/1972 ECLI:IT:COST:1972:197 Generato dall'IA

Sentenza 197/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 197/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dicembre 1969, n. 932, "in quanto consente al pretore di non comunicare

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 3 Cost, art. 24 Cost, art. 250 cod. proc. pen; Sentenza 197/1972 · Corte costituzionale: dicembre 1969, n. 932, "in quanto consente al pretore di non comunicare

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore garanzia procedurale permesso di promuovere un procedimento penale procedimento in contumacia istruzione giudiziaria omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
parte civile - in aderenza al precetto dell'art. 24 della Costituzione.
art. 3 Cost
di eguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.) nei procedimenti dinanzi al
art. 24 Cost
Nel contestare la pretesa violazione dell'art. 24 Cost.,
art. 250 cod. proc. pen
spontanea dell'art. 250 cod. proc. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

5 dicembre 1969, n. 932 (che ha sostituito l'art. 304 del codice di

procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1970 dal

pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Vivo Angelo,

iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice

relatore Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michle Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Con ordinanza del 1 aprile 1970, emessa nel corso di un processo a

carico di Angelo Vivo, tratto a giudizio senza il previo compimento di

attività istruttoria anche di carattere preliminare, il pretore di

Livorno ha posto in dubbio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5

dicembre 1969, n. 932, "in quanto consente al pretore di non comunicare

avviso di procedimento se egli non ritenga di esperire attività

istruttoria".

Secondo il giudice a quo, l'avviso di procedimento sarebbe da porre

anzitutto in relazione con le facoltà difensive riconosciute dal

codice di procedura penale, in via generale alle parti private

dall'art. 145 (facoltà delle parti di produrre memorie e istanze) e,

in ispecie, alla persona offesa dal reato ed all'imputato,

rispettivamente dagli artt. 306 (deposito di memorie, indicazione di

elementi di prova, proposte di indagini) e 250 (presentazione

spontanea): prima ancora di adempiere la sua finalità con l'atto

istruttorio in vista del quale deve essere comunicato, l'avviso

accrescerebbe la possibilità di una più tempestiva tutela di ciascun

interessato - tra cui la persona offesa sebbene non ancora costituita

parte civile - in aderenza al precetto dell'art. 24 della Costituzione.

Invece, la norma denunziata, limitando l'obbligo della

comunicazione soltanto all'ipotesi che sia esperita un'attività

istruttoria, violerebbe tale precetto e, pregiudicando i diritti e gli

interessi della parte privata, ivi compresi quelli di difesa

dell'imputato, potrebbe arrecare, altresì, un turbamento al principio

di eguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.) nei procedimenti dinanzi al

pretore che l'attività istruttoria non ha obbligo di espletare.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 16 novembre 1970, nel quale si chiede che la

questione sia dichiarata non fondata.

Nel contestare la pretesa violazione dell'art. 24 Cost.,

l'Avvocatura osserva che l'avviso di procedimento, la cui mancata

previsione nel sistema processuale, prima della legge de qu, non era

mai stata sospettata di illegittimità costituzionale, mira a porre le

parti private in grado di far valere tempestivamente le loro ragioni,

sempreché il procedimento si svolga per fasi diverse. Lo stesso

avviso, per altro, non adempirebbe ad alcuna funzione concreta e si

risolverebbe in una vuota formalità quando sia omessa la fase

istruttoria prima del dibattimento.

L'Avvocatura richiama, infine, la giurisprudenza di questa Corte,

che ha dichiarato infondate le censure ripetutamente avanzate a

proposito della facoltà attribuita al pretore di prescindere dalla

previa istruttoria; e deduce, quanto all'art. 3 Cost., che la stessa

differenza obiettiva tra i procedimenti che richiedono e quelli che non

richiedono l'avviso giustificherebbe la diversità di disciplina delle

due vicende processuali.

:

1. - L'ordinanza di rimessione ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n.

932 - con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -, in quanto

esso consente al pretore di non comunicare avviso di procedimento, se

ritenga di non dover esperire attività istruttoria.

2. - Deve premettersi che l'art. 8 della legge n. 932 del 1969,

dettato per l'istruzione formale, si applica anche al procedimento

pretorile per il tramite dell'art. 389, ultimo comma, cod. proc. pen.,

stante il disposto del successivo art. 9, che ha esteso la sfera di

applicazione del (nuovo) istituto all'istruzione sommaria.

3. - La questione non è fondata.

La norma impugnata prescrive che sin dal primo atto di istruzione

sia comunicato avviso di procedimento all'imputato ed a coloro che

possono avere interesse nel processo come parti private; pone, cioè,

la linea di demarcazione dell'obbligo nell'espletamento del primo atto

di istruzione (eseguito direttamente o a mezzo di ufficiali di polizia

giudiziaria: art. 398, primo comma, cod. proc. pen.), nel senso che il

giudice, solo se questo voglia compiere, deve disporre la previa

comunicazione.

È esatta l'affermazione del pretore di Livorno che la ratio legis

della normativa introdotta dalla "novella" n. 932 del 1969 sia quella

di assicurare all'imputato e alle altre parti private più ampie e

concrete garanzie di soddisfacimento dei vari interessi contrastanti;

ed è esatta, altresì, l'affermazione che tale ratio sia ispirata

all'art. 24 della Costituzione.

Ha, per altro, osservato giustamente l'Avvocatura generale dello

Stato che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 932, non si era

mai denunziata, per violazione del diritto di azione e di difesa, la

mancata previsione, nel nostro sistema processuale, dell'avviso di

procedimento: una violazione che avrebbe - in ipotesi e per assurdo -

riguardato, per diffusa situazione di incostituzionalità, l'intiero

sistema, dal momento dell'esercizio dell'azione penale.

Appare coerente con la giurisprudenza costituzionale - che, pur

avendo inciso profondamente nelle strutture del codice di rito per

l'ampliamento e il rafforzamento del diritto di difesa, ha

ripetutamente riconosciuto la legittimità della citazione a giudizio

senza istruttoria predibattimentale, del rito direttissimo e della

condanna per decreto penale - escludere che la norma impugnata vulneri

l'art. 24 della Costituzione.

Proprio da questo orientamento consegue la legittimità della

norma, tanto più in quanto né il diritto di difesa si spinge, a

livello costituzionale, sino alla tutela della pur giustificata

aspirazione di scongiurare lo strepitus fori, né la presentazione

spontanea dell'art. 250 cod. proc. pen. e il deposito di memorie,

istanze e proposte degli artt. 145 e 306 dello stesso codice (che sono,

del resto, solo modalità accessorie ed integrative, cioè niente

affatto essenziali e caratterizzanti dell'azione e della difesa di cui

all'art. 24 Cost.) attribuiscono all'inquisito il diritto di evitare il

giudizio (o la condanna per decreto) e alla parte offesa o danneggiata

quello di far valere, nel processo penale, le proprie ragioni; né

alcuna discriminazione viene operata tra l'imputato e quanti siano

civilmente interessati al processo.

Soluzione, questa, che trova conforto nella stessa dizione

dell'art. 24, secondo comma, Cost., che prevede la garanzia della

difesa in ogni stato (e grado) del procedimento: non può, invero,

ritenersi obbligatoria quella garanzia per uno stato (o fase: la fase

istruttoria) che nel procedimento manchi.

4. - Né l'art. 8 della legge confligge col principio di

eguaglianza dell'art. 3 Cost., esistendo una differenza obiettiva tra i

procedimenti che richiedono l'avviso e quelli che non lo richiedono,

cioè tra i procedimenti per cui si compiono atti istruttori e quelli

per i quali viene disposto direttamente il dibattimento. Si tratta di

una differenza che giustifica, appunto, la diversità di trattamento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 (modificazioni al

codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al

diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del

difensore), sollevata dal pretore di Livorno in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere