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Ordinanza 194/1972 ECLI:IT:COST:1972:194 Generato dall'IA

Ordinanza 194/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 194/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pretore di Modica ha sollevato questione di legittimità costituzionale

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 194/1972 · Corte costituzionale: pretore di Modica ha sollevato questione di legittimità costituzionale

Parole chiave

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giochi d'azzardo con poste di denaro uguaglianza nell'illegalità garanzia di un equo processo uguaglianza delle parti pena sproporzionata conguaglio

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1972

dal pretore di Modica nel procedimento penale a carico di Di Martino

Gaetano ed altri, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24

maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanza 25 febbraio 1972, pronunciata nel corso

di un procedimento penale a carico di Di Martino Gaetano ed altri, il

pretore di Modica ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 718 e 720 del codice penale in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

che nessuno si è costituito nel relativo giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza 27 aprile 1972, n. 80, in

riferimento alla stessa disposizione della Costituzione e che non

vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe

indicata e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 80 del 27

aprile 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere