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Ordinanza 193/1972 ECLI:IT:COST:1972:193 Generato dall'IA

Ordinanza 193/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 193/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833, così come modificato

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 193/1972 · Corte costituzionale: dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833, così come modificato

Parole chiave

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protezione del conduttore contro le disdette protrazione della locazione regolamentazione degli affitti moratoria straordinaria locazione abitativa sospensione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1034, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili

urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970,

n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promosso con

ordinanza emessa il 24 marzo 1972 dal pretore di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Bonetti Apollonia e Piloni Adele,

iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza 24 marzo 1972, emessa nel procedimento

civile vertente tra Bonetti Apollonia e Piloni Adele, il pretore di

Brescia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833, così come modificato

dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18

dicembre 1970, n. 1034, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

in quanto, prorogando - ove sussistano determinate condizioni di

affollamento e di reddito familiare - tutti i contratti di locazione in

corso al 1 dicembre 1969, e non pure quelli stipulati successivamente a

tale data, opera un ingiustificato trattamento differenziato fra

conduttori che si trovano nella stessa difficoltà di trovare alloggio

a prezzi ragionevoli.

Considerato che la stessa questione è stata decisa con la sentenza

n. 132 del 1972 di questa Corte, che l'ha dichiarata infondata;

che l'ordinanza non adduce nuovi profili, né argomenti che possano

indurre questa Corte a mutare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme

relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato

dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18

dicembre 1970, n. 1034, sollevata dal pretore di Brescia, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza 24 marzo

1972 e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 132 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere