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Ordinanza 19/1972 ECLI:IT:COST:1972:19 Generato dall'IA

Ordinanza 19/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 19/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 19/1972 · Corte costituzionale: ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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controinterrogatorio del ministero pubblico ammissione del pubblico ministero pubblicità della procedura interrogatorio formale di testimoni obbligo di comparizione all'udienza partecipazione alla procedura
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio

1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di

Pignalosa Vincenzo e Sacca' Eugenio, iscritta al n. 68 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 99 del 21 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura

penale nella parte in cui accorda, nella istruzione formale, al

pubblico ministero, la facoltà di assistere all'interrogatorio

dell'imputato e di fare osservazioni e richieste.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza n. 190 del 1970, in riferimento

allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale, nella

parte in cui ammette che il pubblico ministero possa assistere

all'interrogatorio dell'imputato e fare osservazioni e richieste,

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata

non fondata con sentenza n. 190 del 10 dicembre 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.