Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 182/1972 ECLI:IT:COST:1972:182 Generato dall'IA

Sentenza 182/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 182/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 593 cod. proc. pen, art. 3 Cost, art. 27 Cost, art. 606 cod. proc. pen, articolo 606 cod. proc. pen; Sentenza 182/1972 · Corte costituzionale: comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

Generato dall'IA
amnistia annullamento della cittadinanza agevolata non soggetto all'obbligo di registrazione ripristino dello statuto di rifugiato provvedimento di reinserimento estratto del casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 593 cod. proc. pen
rimessione - l'ipotesi della cosiddetta amnistia impropria (art. 593
art. 3 Cost
- Orbene, quanto all'art. 3 Cost., è da osservare che non è
art. 27 Cost
- Circa l'altra censura, relativa alla violazione dell'art. 27
art. 606 cod. proc. pen
provvedere ad un atto delle loro funzioni" (art. 606 cod. proc. pen.) e
articolo 606 cod. proc. pen
provvedere ad un atto delle loro funzioni" (art. 606 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

21 dicembre 1970 dal tribunale di Genova nel procedimento per incidente

di esecuzione sollevato da Delle Bande Franco, iscritta al n. 63 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

:

Nel corso di un procedimento per incidente di esecuzione promosso

da Franco Delle Bande per l'iscrizione nel casellario giudiziale di una

sentenza di appello, che aveva dichiarato estinto per amnistia un reato

di furto semplice, per il quale egli era stato condannato in primo

grado, il tribunale di Genova, su istanza dell'interessato, con

ordinanza 21 dicembre 1970, riteneva rilevante e non manifestamente

infondato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, il

dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 604, secondo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui, dopo aver disposto la

non iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di non doversi

procedere per amnistia, esclude il caso in cui sia stata pronunziata

sentenza anche non irrevocabile di condanna.

Ad avviso del tribunale, si avrebbe, per ciò, una disparità di

trattamento tra gli imputati cui sia stata applicata l'amnistia in

primo grado, rispetto a quelli ai quali lo stesso beneficio sia,

invece, applicato nel giudizio di appello.

Dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione della parte,

né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

:

1. - È stato denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, l'art. 604, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte che attiene alla iscrizione nel casellario

giudiziale di talune sentenze di non doversi procedere per amnistia.

2. - La questione non è fondata sotto entrambi i profili, pur non

riguardando, ovviamente - giusta la stessa dizione dell'ordinanza di

rimessione - l'ipotesi della cosiddetta amnistia impropria (art. 593

cod. proc. pen.).

Nella vigente disciplina del casellario giudiziale - quale risulta

dalle modificazioni apportate all'istituto con la legge 14 marzo 1952,

n. 158, e dalla "novella" 18 giugno 1955, n. 517 - è, bensì, disposta

la non iscrizione delle sentenze di non doversi procedere per amnistia,

ma, nel contempo, in deroga a tale criterio, è richiesta l'iscrizione

nel caso in cui fosse stata prima pronunziata sentenza di condanna per

lo stesso fatto di reato dichiarato poi estinto.

3. - Orbene, quanto all'art. 3 Cost., è da osservare che non è

identica la posizione dell'imputato, al quale, prima che sia stata

pronunziata condanna, venga applicata l'amnistia e quella dell'imputato

che, già condannato con sentenza non irrevocabile, fruisca del

beneficio in pendenza dell'impugnazione: e ciò anche perché, in

regime di rinunciabilità all'amnistia (vedasi la sentenza n. 175 del

1971 di questa Corte), il condannato che abbia impugnato la sentenza

può invocare una pronunzia di merito ex art. 152, secondo comma, del

codice di procedura penale.

Manca, dunque, quella diversità di trattamento (o quella patente

irragionevolezza) cui tende ovviare il precetto costituzionale di

raffronto.

4. - Circa l'altra censura, relativa alla violazione dell'art. 27

Cost., secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla

sentenza definitiva, è da obiettare che l'iscrizione nel casellario

giudiziale, la quale risponde ad esigenze di documentazione (tra

l'altro, di rilevante interesse statistico), di per sé immune da

conseguenze pregiudizievoli, non confligge col principio di non

colpevolezza, in quanto né tramuta l'amnistiato in colpevole, né al

colpevole lo equipara. E se pur si volesse indagare sulla natura

giuridica dell'istituto, tutt'al più potrebbe giungersi a qualificare

l'iscrizione un effetto non penale della (precedente) condanna, posto

che qualsiasi effetto penale sarebbe incompatibile con l'estinzione del

reato (art. 151, primo comma, cod. pen.), operato dall'amnistia

(propria).

5. - Per quel che concerne la certificazione rilasciata ad "ogni

autorità avente giurisdizione penale" e "a tutte le amministrazioni

pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblico servizio (...) per

provvedere ad un atto delle loro funzioni" (art. 606 cod. proc. pen.) e

la sua incidenza - ogniqualvolta il comportamento anteriore rilevi o

possa rilevare - nel campo del diritto penale sostanziale (artt. 49,

ultimo comma; 62 bis; 100; 115, ultimo comma; 133, secondo comma, n. 2;

163; 169; 175, ecc., cod. pen.) e nel campo del diritto penale

processuale (artt. 251 e seguenti; 277 e seguenti, ecc., cod. proc.

pen.), oltreché nell'ambito amministrativo e disciplinare, l'indagine

è preclusa dai limiti della questione attualmente sottoposta alla

Corte, stante la differente funzione della iscrizione e della

certificazione.

Né varrebbe l'argomento che la certificazione consegue

automaticamente all'iscrizione, per estendere, in sede di

interpretazione dell'ordinanza, l'esame della questione ad altre norme:

è vero il contrario, siccome risulta dal confronto dell'articolo 606

cod. proc. pen. con gli artt. 608 e 609 e, per i minori non imputabili,

con l'ultima parte del capoverso del medesimo art. 606 del codice di

procedura penale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata

con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 604, secondo comma, del codice

di procedura penale, relativamente all'iscrizione nel casellario

giudiziale della sentenza di non doversi procedere per amnistia che

abbia fatto seguito a sentenza non irrevocabile di condanna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere