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Ordinanza 181/1972 ECLI:IT:COST:1972:181 Generato dall'IA

Ordinanza 181/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 181/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Marcello, Rosetta e Marina Bolletti e l'Ente nazionale di previdenza ed

Regesto Legislator

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Ordinanza 181/1972 · Corte costituzionale: Marcello, Rosetta e Marina Bolletti e l'Ente nazionale di previdenza ed

Parole chiave

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rendita per fratelli e sorelle suddivisione della previdenza professionale compensazione della rendita d'invalidità pensione alimentare d'indigenza prestazione ai superstiti diritti a pensione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del r.d.

26 febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo testo unico delle

disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile

e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di

previdenza), nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 27 novembre

1956, n. 1407, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal

tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Bolletti

Marcello, Rosetta e Marina e l'Ente nazionale di previdenza ed

assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 447 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16 del 19 gennaio 1972.

Visto l'atto di costituzione di Bolletti Marcello, Rosetta e

Marina;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto:

che il tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra

Marcello, Rosetta e Marina Bolletti e l'Ente nazionale di previdenza ed

assistenza per i dipendenti statali, con ordinanza del 12 luglio 1971,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del r.d. 26

febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo testo unico delle

disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile

e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di

previdenza), nella parte in cui la norma esclude che l'indennità di

buonuscita possa essere corrisposta al coniuge superstite dell'iscritto

all'opera di previdenza, non avente diritto a pensione indiretta, e

alle figlie maggiorenni dello stesso iscritto, che non siano nubili;

che davanti a questa Corte si sono costituiti soltanto Marcello,

Rosetta e Marina Bolletti, a mezzo degli avvocati Giuseppe Penasa e

Carlo Jossa, con deduzioni depositate il 12 novembre 1971, e non ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

che la difesa dei Bolletti, con le deduzioni e con successiva

memoria, ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare fondata la

questione;

che all'udienza del 22 novembre 1972 non erano presenti gli

avvocati dei Bolletti;

che all'adunanza in camera di consiglio per la decisione della

causa, fissata per il 7 dicembre 1972, non hanno preso parte, a causa

di legittimo impedimento, due dei giudici che erano stati presenti

all'udienza di discussione;

che il 20 dicembre 1972 cessa dalla carica e dall'esercizio delle

funzioni il Giudice Costantino Mortati, che ha presieduto il collegio

nell'udienza di discussione della causa;

Considerato che ricorrono le condizioni perché la causa debba

essere nuovamente discussa nella pubblica udienza;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione del fascicolo della sopradetta causa alla

Cancelleria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPAOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere