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Ordinanza 180/1972 ECLI:IT:COST:1972:180 Generato dall'IA

Ordinanza 180/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 180/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

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267 (così detta legge fallimentare), sollevata, con l'ordinanza di cui

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Ordinanza 180/1972 · Corte costituzionale: 267 (così detta legge fallimentare), sollevata, con l'ordinanza di cui

Parole chiave

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differimento del fallimento riconsiderazione impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso riattivazione del procedimento censure procedurali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso

con ordinanza emessa il 21 giugno 1971 dal tribunale di Ferrara

sull'istanza di fallimento proposta dall'Istituto nazionale della

previdenza sociale nei confronti di Reale Dobrilla Drusilla, iscritta

al n. 182 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che, con l'ordinanza di cui in epigrafe, emanata dal

tribunale di Ferrara, è stata sollevata, in riferimento all'articolo

101, secondo comma, della Costituzione, la questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui

dispone che, se la Corte di appello accoglie il ricorso per la

dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del

tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla

dichiarazione di fallimento;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che, con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971, questa

Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge ll marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (così detta legge fallimentare), sollevata, con l'ordinanza di cui

in epigrafe, dal tribunale di Ferrara e già dichiarata non fondata con

sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere