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Ordinanza 18/1972 ECLI:IT:COST:1972:18 Generato dall'IA

Ordinanza 18/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 18/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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corrispondenza dei minimi economici, stabiliti per contratto collettivo

Regesto Legislator

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art. 36 della Costituzione, art. 136 Cost; Ordinanza 18/1972 · Corte costituzionale: corrispondenza dei minimi economici, stabiliti per contratto collettivo

Parole chiave

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politica salariale basso salario rimunerazione adeguata salario nominale salario orario ricalcolo del salario

Disposizioni normative citate

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art. 36 della Costituzione
ordinario i poteri derivanti dall'art. 36 della Costituzione;
art. 136 Cost
avere efficacia (art. 136 Cost.), senza necessità che la dichiarazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e

7 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire

minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e

dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 (norme sul

trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle

imprese grafiche ed affini), promosso con ordinanza emessa il 27

novembre 1970 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile

vertente tra Mastellone Mario e la società Poligrafica e Cartevalori,

iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che con ordinanza 27 novembre 1970, pronunciata nel corso

della causa civile vertente tra Mastellone Mario e la s.p.a.

Poligrafica e Cartevalori, la Corte di appello di Napoli ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della

legge 14 luglio 1959, n. 741, nonché del d.P.R. 11 settembre 1960, n.

1326, nella parte in cui escludono che la sopravvenuta non

corrispondenza dei minimi economici, stabiliti per contratto collettivo

reso efficace erga omnes, al salario sufficiente possa essere

direttamente rilevata dal giudice, in riferimento all'art. 36 della

Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale ha concluso perché la questione sia dichiarata

infondata.

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

questa Corte, con sentenza n. 156 del 28 giugno 1971, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, legge 14

luglio 1959, n. 741, e dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre

1960, n. 1326, nella parte in cui escludevano che la sopravvenuta non

corrispondenza dei minimi economici stabiliti per contratto collettivo

reso efficace erga omnes al salario sufficiente conferisce al giudice

ordinario i poteri derivanti dall'art. 36 della Costituzione;

che per effetto di tale sentenza l'indicata norma ha cessato di

avere efficacia (art. 136 Cost.), senza necessità che la dichiarazione

di illegittimità costituzionale sia estesa agli altri articoli della

legge n. 741 del 1959 denunciati dalla Corte di appello di Napoli.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 14 luglio 1959, n.

741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e

normativo ai lavoratori), e dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre

1960, n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei

lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini), nella parte in

cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi

economici stabiliti per contratto collettivo reso efficace erga omnes

al salario sufficiente potesse essere direttamente rilevata dal

giudice, norma questa già dichiarata costituzionalmente illegittima

con la sentenza n. 156 del 28 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.