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Ordinanza 179/1972 ECLI:IT:COST:1972:179 Generato dall'IA

Ordinanza 179/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 179/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione di legittimità dell'art. 445 del codice di procedura penale,

Regesto Legislator

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articolo 2 della Costituzione; Ordinanza 179/1972 · Corte costituzionale: 445 del codice di procedura penale,

Parole chiave

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diritti della difesa altri capi d'accusa diritto di non autoincriminarsi principio del ne bis in idem procedura di revisione penale procedura penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 2 della Costituzione
riconosciuti dall'articolo 2 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo

1972 dal pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di

Stornello Salvatore e Calabrese Silvestro, iscritta al n. 141 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe, pronunziata dal

pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di Stornello

Salvatore e Calabrese Silvestro, è stata sollevata, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la

questione di legittimità dell'art. 445 del codice di procedura penale,

concernente la contestazione all'imputato, nel corso del dibattimento,

di un reato concorrente, della continuazione di reato ovvero di una

circostanza aggravante, dei quali non sia stata fatta menzione nella

sentenza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di

citazione, e dei quali risultino gli elementi costitutivi dagli atti

istruttori o nel dibattimento;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che, con sentenza n. 11 del 29 gennaio 1971, questa

Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, atteso che

anche il riferimento, contenuto nell'ordinanza in esame, al principio

di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) non apporta motivo che già

non sia stato esaminato nella precedente sentenza nella più ampia

prospettiva della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo

riconosciuti dall'articolo 2 della Costituzione;

che la precedente decisione deve essere, pertanto, confermata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale sollevata

con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Ispica e già

dichiarata non fondata con sentenza n. 11 del 29 gennaio 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere