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Sentenza 175/1972 ECLI:IT:COST:1972:175 Generato dall'IA

Sentenza 175/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 175/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 175/1972 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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art. 3 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
avvocati e dei procuratori, in riferimento all'art. 3 della

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della

legge 24 dicembre 1969, n. 991 (adeguamento delle pensioni degli

avvocati e dei procuratori), promosso con ordinanza emessa il 23

febbraio 1970 dal pretore di Marigliano nel procedimento civile

vertente tra Ciccone Angelo ed Esposito Pasquale, iscritta al n. 285

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì;

udito il vice avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nel corso di un procedimento civile per una controversia

individuale di lavoro, il pretore di Marigliano, con ordinanza del 23

febbraio 1970, ha sollevato, a seguito di eccezione della difesa, la

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge

24 dicembre 1969, n. 991, sull'adeguamento delle pensioni degli

avvocati e dei procuratori, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Secondo l'ordinanza, l'esenzione dal pagamento dei contributi

previdenziali previsti dalla legge suindicata per tutti gli atti e

provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a

rapporti di pubblico impiego, nonché per gli atti relativi alle

controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria, si risolverebbe

in una disparità di trattamento, in quanto gli avvocati che curano in

prevalenza cause di lavoro percepiranno una pensione identica a quella

spettante ai colleghi che prestano la loro attività professionale

esclusivamente, o quasi, in procedimenti di altra natura, pur avendo

versato un minor numero di contributi a mezzo delle apposite marche.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, ma è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. E l'Avvocatura

generale dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza della proposta

questione. Nel merito, ha chiesto che la medesima venga dichiarata

infondata.

:

Deve essere accolta l'eccezione di mancanza di rilevanza della

questione di legittimità costituzionale per la definizione del

giudizio a quo, rilevanza di cui per altro non fa alcun cenno la

motivazione dell'ordinanza pretorile. Infatti, nel giudizio fra parti

private avente per oggetto indennità di lavoro, il trattamento

pensionistico degli avvocati e procuratori rimane completamente

estraneo alla materia del contendere, sicché il giudice a quo può

definire il giudizio stesso indipendentemente dalla risoluzione della

questione di legittimità costituzionale della norma impugnata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1969,

n. 991 (adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori),

sollevata dal pretore di Marigliano, in riferimento all'art. 3

Costituzione, con ordinanza del 23 febbraio 1970.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere