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Sentenza 171/1972 ECLI:IT:COST:1972:171 Generato dall'IA

Sentenza 171/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 171/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'imputato nel giudizio direttissimo". Dovendosi tale interrogatorio

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 304 bis c.p; Sentenza 171/1972 · Corte costituzionale: Dovendosi tale interrogatorio

Parole chiave

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diritti della difesa procedimento in contumacia diritto a un'inchiesta effettiva istruzione giudiziaria interrogatorio formale di testimoni garanzia di un equo processo

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
3 sia dell'art. 24 della Costituzione.
art. 304 bis c.p
(art. 304 bis c.p.p.), nell'istruzione sommaria (art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7

febbraio 1972 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a

carico di Ferrara Filippo, iscritta al n. 160 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del

21 giugno 1972.

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio.

:

1. - Con ordinanza del 7 febbraio 1972 il tribunale di

Caltanissetta ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una

questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt.

502 e 503 del codice di procedura penale nella parte in cui tali

disposizioni non sanciscono "l'obbligatorietà della nomina e

dell'intervento del difensore durante il sommario interrogatorio

dell'imputato nel giudizio direttissimo". Dovendosi tale interrogatorio

considerare come vero e proprio atto istruttorio volto ad acquisire

elementi di prova, l'esclusione del difensore comporterebbe la

violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - Innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti e

non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nel proporre l'attuale questione di legittimità costituzionale il

tribunale di Caltanissetta parte dal presupposto che gli artt. 502 e

503 del codice di procedura penale non assicurino, per quanto riguarda

il sommario interrogatorio dell'imputato cui si deve procedere prima

del giudizio direttissimo, quelle stesse garanzie difensive (nomina ed

intervento del difensore) che la legge predispone per l'interrogatorio

nella procedura ordinaria: da ciò deriverebbe la violazione sia

dell'art. 3 sia dell'art. 24 della Costituzione.

La questione non è fondata.

Premesso che non è sufficiente leggere isolatamente le due

disposizioni impugnate, ma che occorre interpretarle sistematicamente

nella loro necessaria connessione con le altre norme concernenti

l'interrogatorio dell'imputato, la Corte osserva che nel vigente

ordinamento processuale - quale risulta a seguito della sentenza n. 190

del 1970 e della legge 18 marzo 1971, n. 62 - il diritto del difensore

ad esser presente al predetto atto è garantito nell'istruzione formale

(art. 304 bis c.p.p.), nell'istruzione sommaria (art. 392: cfr. sent.

n. 52 del 1965) e nelle indagini di polizia giudiziaria (art. 225: cfr.

anche sent. n. 86 del 1968): sicché non è dubbio che, quale che sia

la qualificazione degli atti compiuti dal pretore - per il quale cfr.

l'art. 231, primo comma, c.p.p. - o dal pubblico ministero prima del

giudizio direttissimo, il difensore ha diritto di assistere

all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502. Né diversamente

stanno le cose a proposito della necessità della previa nomina del

difensore, giacché gli artt. 304 e 390 c.p.p., nel testo risultante

dalle recenti modifiche legislative, ne dispongono l'obbligatorietà

nell'istruzione formale, nell'istruzione sommaria e nelle indagini di

polizia giudiziaria, con la conseguenza che l'art. 503 - nella parte in

cui prevede che il presidente del tribunale o della Corte di assise, in

mancanza di un difensore di fiducia, nomini un difensore di ufficio ove

non vi abbia provveduto il pubblico ministero nel primo atto del

procedimento - deve essere interpretato nel senso che restano

impregiudicati gli effetti invalidanti che si connettono

all'inosservanza dell'obbligo imposto al pubblico ministero.

Non sussistono pertanto le denunziate violazioni dell'articolo 3 e

dell'art. 24 della Costituzione. Giova peraltro aggiungere, poiché

l'ordinanza parla di "obbligatorietà" dell'intervento del difensore,

che, come questa Corte precisò nella sentenza n. 62 del 1971, il

rispetto del diritto di difesa non richiede siffatta obbligatorietà,

ma è sufficientemente garantito dalla possibilità che il difensore

assista al predetto atto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale, proposta

dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere