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Ordinanza 162/1972 ECLI:IT:COST:1972:162 Generato dall'IA

Ordinanza 162/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 162/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Merlini Domenico ed

Regesto Legislator

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Ordinanza 162/1972 · Corte costituzionale: pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Merlini Domenico ed

Parole chiave

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pene e misure imbarcazioni da diporto violazione dei diritti della personalità inquinamento delle coste sfruttamento dei mari inosservanza delle norme sulla competenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e

d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca

marittima), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1972 dal

pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Merlini Domenico ed

altri, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che, con ordinanza 9 febbraio 1972, il pretore di Pisa ha

proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett.

c, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca

marittima), in riferimento all'art. 27, primo comma, della

Costituzione, e dell'art. 26, lett. d, della stessa legge, in

riferimento agli artt. 1, 2, 3 capoverso, 4 e 35, nonché 27, terzo

comma, della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è

costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che la Corte, con sentenza n. 30 del 1972, ha

dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 26, lett. c e d, della legge n. 963 del 1965, in riferimento

agli artt. 1, 4, 27 e 35 della Costituzione;

che, malgrado il richiamo integrativo agli artt. 2 e 3 della

Costituzione, non si prospettano né sussistono motivi nuovi che

inducano a modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965,

n. 963 (disciplina della pesca marittima), proposte con ordinanza 9

febbraio 1972 del pretore di Pisa, e già dichiarate non fondate con la

sentenza n. 30 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere