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Ordinanza 153/1972 ECLI:IT:COST:1972:153 Generato dall'IA

Ordinanza 153/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 153/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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riferimento all'incidenza del ricorso ai benefici previsti dall'art. 11

Regesto Legislator

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Ordinanza 153/1972 · Corte costituzionale: 11

Parole chiave

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indennità d'espropriazione indennizzo statale deprezzamento della frazione residua appropriazione indebita di beni demaniali dezonamento retrocessione nell'espropriazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di

enfiteusi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal pretore di Licata nel

procedimento civile vertente tra Consagra Cristoforo ed altri e Urso

Pasquale, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;

2) ordinanza emessa il 3 febbraio 1972 dal pretore di Bovino nel

procedimento civile vertente tra Angino Michele ed altri e De Paulis

Clelia ed altri, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 122 del 10

maggio 1972.

Visto l'atto di costituzione di De Paulis Clelia ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1972 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

uditi gli avvocati Alessandro Rocco e Salvatore Orlando Cascio, per

De Paulis Clelia ed altri.

Ritenuto che entrambe le ordinanze indicate in epigrafe propongono,

in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, una

questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2

della legge 18 dicembre 1970, n. 1138;

che di conseguenza i relativi giudizi possono essere riuniti e

decisi con unico provvedimento.

Considerato che la disposizione impugnata, nel disciplinare le

enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941,

stabilisce che ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma

dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si ha riguardo alla

qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della

costituzione del rapporto;

che appare opportuno, prima di esaminare la questione di

legittimità costituzionale, acquisire dati ed elementi concernenti:

a) il grado di diffusione, dopo il 28 ottobre 1941, della

costituzione di nuovi rapporti enfiteutici o a questi assimilati in

base alla legge n. 607 del 1966;

b) le cause economico-sociali del fenomeno, con particolare

riferimento all'incidenza del ricorso ai benefici previsti dall'art. 11

del d.l.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114, in relazione alle leggi di

riforma fondiaria;

c) la determinazione dei canoni in comparazione con quelli

riguardanti l'affitto di fondi di corrispondenti estensione e qualità;

che tali dati ed elementi possono essere forniti dal Ministero

dell'agricoltura e delle foreste; che appare anche opportuno acquisire

dati concernenti l'esercizio da parte dei concedenti della facoltà -

prevista dal secondo comma del denunziato art. 2 della legge n. 1138

del 1970 - di richiedere l'accertamento della qualifica e della

classifica catastale corrispondenti alla reale situazione dei fondi

alla data di costituzione dei rapporti;

che tali dati possono essere forniti dal Ministero delle finanze.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la riunione dei giudizi in epigrafe;

ordina che i dati e gli elementi sopra indicati siano trasmessi a

questa Corte a cura, nell'ambito delle rispettive competenze, del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle

finanze entro centoventi giorni dalla comunicazione della presente

ordinanza.

Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere