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Sentenza 15/1972 ECLI:IT:COST:1972:15 Generato dall'IA

Sentenza 15/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 15/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Marcello ed altri, iscritte ai nn. 69 e 294 del registro ordinanze 1970

Regesto Legislator

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Sentenza 15/1972 · Corte costituzionale: 69 e 294 del registro ordinanze 1970

Parole chiave

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distanza tra edifici distanza dai corsi d'acqua restrizione della proprietà senza risarcimento zona inedificabile servitù di divieto di costruzione diritto di costruzione a confine
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 23

gennaio 1941, n. 147 (approvazione del piano regolatore generale

edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marina di Apuania e delle

relative norme di attuazione), promossi con ordinanze emesse il 20

gennaio ed il 14 luglio 1970 dal tribunale di Massa nei procedimenti

civili vertenti rispettivamente tra Della Tommasina Giuseppe e Verlato

Antonio ed altri e tra Riccardi Francesco ed altri e Pellegrini

Marcello ed altri, iscritte ai nn. 69 e 294 del registro ordinanze 1970

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25

marzo 1970 e n. 286 dell'11 novembre 1970.

Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio.

:

1. - Con ordinanza del 20 gennaio 1970, emessa in un giudizio

pendente tra Della Tommasina Giuseppe, Verlato Antonio ed altri, il

tribunale di Massa, a seguito di un'eccezione sollevata dai convenuti,

ha proposto una questione di legittimità costituzionale concernente il

regolamento edilizio per il Comune di Apuania, approvato con legge 23

gennaio 1941, n. 147, limitatamente alla parte relativa alla zona

"colonie marine".

Nell'ordinanza - affermata la rilevanza della questione sul

presupposto che, pur controvertendosi in tema di distanza di edifici,

la normativa impugnata (distanze - destinazione - indice di

fabbricabilità) costituisca un'inscindibile, unitaria disciplina - il

tribunale ricorda i principi affermati da questa Corte nella sentenza

n. 55 del 1968 e sulla base di essi ritiene che nella specie la legge

impugnata, imponendo che in una determinata zona si costruiscano solo

"colonie marine" (edifici destinati a pubblica utilità e di minimo

valore commerciale), sottopone i suoli, a tempo indeterminato, a

vincolo di entità tale da risolversi sostanzialmente in un'ablazione

della proprietà: la mancata previsione di un qualsiasi indennizzo

comporterebbe - così conclude l'ordinanza - la violazione dell'art.

42, terzo comma, della Costituzione.

Innanzi a questa Corte si sono costituiti solo i convenuti, ma il

relativo atto è stato depositato il 6 maggio 1970, fuori dei termini

massimi previsti dalle vigenti disposizioni. Non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Con altra ordinanza del 14 luglio 1970, emessa in un giudizio

vertente tra Riccardi Francesco, Moriconi Wanda, Pellegrini Marcello ed

altri, il tribunale di Massa ha proposto di ufficio, in termini

identici a quelli esposti nella precedente ordinanza, la stessa

questione di legittimità costituzionale.

Innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

1. - Le due ordinanze propongono un'identica questione di

legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti

e decisi con unica sentenza.

2. - La legge 23 gennaio 1941, n. 147, approva (art. 1) il piano

regolatore di massima del Comune di Apuania ed il relativo regolamento

edilizio. La Corte è chiamata a decidere se tale legge, limitatamente

alla parte in cui il regolamento da essa approvato prescrive un vincolo

di zona a "colonie marine", comporti una violazione dell'art. 42, terzo

comma, della Costituzione in quanto non prevede la corresponsione di un

indennizzo ai proprietari dei suoli ai quali quella destinazione viene

imposta.

3. - La Corte, rilevato che nei due giudizi di merito non si

controverte intorno all'indennizzo, ritiene che la questione sollevata

dal tribunale di Massa debba essere dichiarata inammissibile per

assoluto difetto di rilevanza.

Nella sentenza n. 55 del 1968 questa Corte non dichiarò

l'illegittimità della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in

cui essa consente l'imposizione a tempo indeterminato di vincoli di

zona aventi sostanziale contenuto espropriativo, ma si limitò a

dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni allora

sottoposte al suo esame solamente "nella parte in cui non prevedono un

indennizzo".

Nel presente giudizio la Corte ritiene, perciò, superfluo

accertare se il vincolo a "zona colonie marine" discendente dalla legge

impugnata sia a tempo indeterminato (e quale influenza abbia spiegato,

su questo punto, la legge 19 novembre 1968, n. 1187); se esso abbia

contenuto sostanzialmente espropriativo; quale incidenza sulla

questione possa avere la circostanza che la pretesa espropriazione, in

quanto immediatamente derivante dalla legge, si sarebbe verificata

prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Ed infatti, posto che

ne ricorressero tutti i presupposti, l'illegittimità costituzionale

colpirebbe la disposizione legislativa solo nella parte in cui essa non

prevede un indennizzo: sicché, restando ferma ogni altra sua parte

(distanze, vincolo di destinazione, indice di fabbricabilità), la

dichiarazione di illegittimità non avrebbe nessuna influenza sulle

decisioni che il giudice a quo dovrà adottare in ordine alle

controversie sottoposte alla sua cognizione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1941, n. 147 (avente

ad oggetto l'"approvazione del piano regolatore generale edilizio e di

ampliamento di Apunia e della Marina di Apuania e delle relative norme

di attuazione"), sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe

limitatamente alla parte concernente la previsione di una "zona colonie

marine" ed in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.