Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 137/1972 ECLI:IT:COST:1972:137 Generato dall'IA

Ordinanza 137/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 137/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

fallimento della società "Nuovi e vecchi disegni", di Pepe Carmine, di

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 137/1972 · Corte costituzionale: fallimento della società "Nuovi e vecchi disegni", di Pepe Carmine, di

Parole chiave

Generato dall'IA
indipendenza dei giudici impugnabilità di decisioni incidentali tutela del processo decisionale declinatoria di competenza procedura di rivendicazione nel fallimento abbandono del procedimento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22,

terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),

promossi con ordinanze emesse il 12 maggio, 16 e 23 giugno 1971 dal

tribunale di Napoli in quattro procedimenti per la dichiarazione di

fallimento della società "Nuovi e vecchi disegni", di Pepe Carmine, di

Vattucci Luigi e Ponzetti Filomena e della società FOR BAR, iscritte

ai nn. 60, 61, 62 e 63 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1972 il giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che, con le ordinanze di cui in epigrafe, emanate dal

tribunale di Napoli, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3

e 101, secondo comma, della Costituzione, le questioni incidentali di

legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui

dispone che, se la Corte di appello accoglie il ricorso per la

dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del

tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla

dichiarazione di fallimento;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che, con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971, questa

Corte ha dichiarato non fondate le predette questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (così detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di

cui in epigrafe, dal tribunale di Napoli e già dichiarate non fondate

con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere