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Ordinanza 11/1972 ECLI:IT:COST:1972:11 Generato dall'IA

Ordinanza 11/1972 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 11/1972
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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novembre 1971 ed iscritti ai nn. 16 e 24 del registro ricorsi 1971, per

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Ordinanza 11/1972 · Corte costituzionale: 16 e 24 del registro ricorsi 1971, per

Parole chiave

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decreto del Consiglio di Stato politica del governo delegazione legislativa amministrazione regionale autonomia amministrativa regime degli atti amministrativi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio

dei ministri, rispettivamente notificati il 23 luglio 1971 ed il 3

novembre 1971, depositati in cancelleria il 30 luglio 1971 e l'11

novembre 1971 ed iscritti ai nn. 16 e 24 del registro ricorsi 1971, per

conflitto di attribuzione sorto per effetto di vari decreti emessi

dall'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana

dal 27 ottobre 1970 in poi ed aventi per oggetto l'installazione e la

gestione di impianti per la distribuzione di carburanti.

Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore

Michele Fragali;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore

Villari, per la Regione siciliana.

Ritenuto che con ricorsi del 22 luglio 1971 e del 22 ottobre 1971

il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di

attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana in ordine a vari

decreti emessi dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio

con i quali, nei confronti delle persone indicate nei rispettivi

ricorsi, si è concesso l'impianto di distribuzione di carburanti o si

è proceduto in vario modo in ordine ad autorizzazioni già accordate.

Considerato che, senza pregiudizio delle questioni proposte dalle

parti, è opportuno completare l'istruttoria della causa in relazione

alla circolare del Ministero dell'industria 29 settembre 1970, n. 79 F,

mediante l'acquisizione all'esame della Corte e delle parti degli atti

dei procedimenti conclusi con l'emanazione dei decreti oggetto dei

ricorsi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito della causa e fatta

salva ogni deduzione delle parti, ordina che, entro trenta giorni dalla

comunicazione della presente, la Regione siciliana depositi presso la

cancelleria di questa Corte gli atti di cui sopra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.